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che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà ripartita per ugual porzione, e così per un quinto fra i cinque Governi contraenti.

Ed il cumulo delle somme procedenti dai due titoli antedetti costituirà il capitale sul quale ciascun Governo sarà tenuto a garantire, per la sua quota, l’interesse pattuito con la Società. Rimane però correspettivamente stabilito che anco i prodotti, che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale, debbano essere dimostrativamente imputati a vantaggio di ciascun Governo sopra la proporzione stessa del capitale sul quale ha l’obbligo di garantire l’interesse, cosicchè niuno dei Governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che, per avventura, si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada, che deve essergli attribuita, e la quota dell’interesse di cui ha assunto la garanzia, l’una e l’altra ugualmente calcolata sulla base del capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite.


Articolo 16.

[Soppravveglianza della Commissione e sua rappresentanza nelle adunanze generali. (Vedi gli art. 47 e 73).]

La Commissione si riserba dirimpetto alla Società, nell’interesse dei rispettivi Governi contraenti, il diritto d’invigilare nel più lato modo l’amministrazione economica dell’impresa, di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni, che crederà opportuni. Di farsi rappresentare nelle adunanze generali per mezzo di due o tre Commissari, e di prendere parte attiva non tanto nelle discussioni, quanto anche nelle deliberazioni delle medesime.


Articolo 17.

[Esercizio sui tronchi parziali e suoi proventi.]

Il pagamento dell’interesse garantito, che avrà luogo di semestre in semestre posticipatamente, salvo il disposto dall’articolo 9 della Convenzione 1 maggio 1851, sarà eseguito dalla cassa stabilita in Modena presso la Commissione internazionale, alla quale i Governi interessati s’impegnano, verificandosi una deficienza, di somministrare i fondi rispet-