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condursi sotto l’assoluta dipendenza ed ispezione della Commissione tanto in ciò che concerne la sua costruzione, quanto in ciò che risguarda il suo armamento, e corredo d' esercizio della medesima. L’assicurazione predetta non è solidale fra i Governi contraenti.
[Obbligazione dei Governi per la garanzia.]
Con la garanzia, che, secondo il precedente articolo 9, si assumono gli Stati contraenti, non resteranno mai esposti ad altre obbligazioni che a quella di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta realizzata sull’andamento della strada centrale e l’importare dell’interesse garantito sul capitale sociale determinato. Ogni esuberanza poi sugli utili netti della strada ferrata al di là del 5 p. % verrà ripartita per metà a favore degli Stati contraenti e per metà a favore della Società concessionaria; prima della quale ripartizione però dovrà avere effetto il disposto dall’articolo 14 della Convenzione 1 maggio 1851.
[Determinazione della rendita netta della strada.]
La rendita netta, per gli effetti espressi nell’articolo precedente, sarà quella che risulterà dagli annui incassi, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia ristauro straordinario, di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno.
[Stato di previsione delle spese.]
All’oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti, nè venga la rendita per detrazione delle medesime oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sottoposto alla Commissione Governativa, per la conveniente approvazione, uno stato di previsione di esse spese, nè oltre