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Articolo 6.

[Garanzia e privilegi delle azioni.]

Le azioni della Società godranno ugualmente in tutti gli Stati dei Governi contraenti tutte quelle garanzie, prerogative e facilità, che si accordano rispettivamente alle azioni della Società indigene.


Articolo 7.

[Cartelle di debito fruttifero ammortizzabile.]

A facilitare il commercio delle azioni, la Società potrà emettere tante cartelle di debito fruttifere ed ammortizzabili in certo tempo, quante stieno a rappresentare precisamente il valore dell’opera eseguita, constatato e certificato dalla Commissione internazionale. La emissione di dette cartelle di debito sarà sempre subordinata strettamente alla garanzia prestata dalla Società. I Governi non sono responsabili o garanti delle cartelle suddette nè per capitale, nè per frutti. Precedentemente però all’emissione delle cartelle succontemplate, dovrà la Società depositare presso la Commissione un valore equivalente in cartelle di azioni da ritenersi per garanzia, e da non restituirsi alla Società che contro la consegna di corrispondenti cartelle di debito già ammortizzate.


Articolo 8.

[Autorizzazione alla Società per la costruzione ed attivazione della strada.]

La Società è autorizzata a costruire ed attivare, nel suo interesse ed a sue spese, rischio e pericolo, la mentovata strada ferrata, uniformandosi quanto ai progetti al contenuto nella Notificazione 21 novembre 1851, e soddisfacendo esattamente ed in ogni rapporto a quanto viene prescritto e dichiarato nelle presenti condizioni.


Articolo 9.

[Garanzia dell'interesse. (Vedi gli art. 13, 14 e 15).]

È assicurata alla Società la garanzia di un minimum d’interesse al 5 p.% sul capitale, che sarà effettivamente impiegato nella costruzione ed attivazione della strada da