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per il restante della linea, e non potendo perciò conoscersi preventivamente che in via di pura indicazione approssimativa il capitale sociale, dentro la concorrenza del quale vuolsi ristretta, a norma dell’articolo 8.° della Convenzione 1 maggio 1851, la garanzia del minimum d’interesse a carico dei Governi contraenti, sarà riserbata la determinazione di quella cifra a dopo il compimento dei lavori e di ogni altra opera e spesa necessaria per la materiale esecuzione della strada ed attivazione del suo esercizio. All’importo effettivo occorso pei suddetti oggetti sarà aggiunto un quattro per cento sopra l’importo medesimo, come unica indennità convenuta per ispesa di costituzione della Società, di situazione delle azioni, di amministrazione e per le spese tecniche, e finalmente per quelle contemplate nel successivo articolo 37 per tutto il tempo della costruzione, le quali tutte rimangono a carico dei Concessionari, che non potranno ripetere per alcuno di detti titoli, nè per qualsiasi altro titolo diretto o indiretto, esplicito o implicito, verun altro rimborso.


Articolo 5.

[Emissione delle azioni.]La Commissione per altro accorda intanto alla Società, delle azioni salve però sempre le garanzie di che al seguente articolo 20, la facoltà di emettere fino all’ammontare di sessanta milioni di lire italiane tante azioni ciascuna di lire mille (L. 1000), ovvero di lire cinquecento (L. 500) italiane, a corso di tariffa, da farsi all’effettivo incominciamento dei lavori, riserbando agli anni successivi l’emissione delle restanti azioni che occorressero fino alla somma complessiva pel compimento e per l’attivazione della strada, la qual emissione sarà fatta di mano in mano che sarà richiesta dalla Società e ne sarà comprovata dalla Commissione la necessità o la convenienza. I primi due ventesimi delle azioni incassate dovranno essere depositati presso la Commissione in Modena, la quale li restituirà alla Società o al Comitato di essa, in parte o in totalità, quando la progressiva esecuzione dei lavori lo richieda.