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[Concessione del privilegio.]
La Commissione Internazionale creata colla Convenzione concessione segnata in Roma il dì 1 maggio 1851 fra i Governi Pontificio, Austriaco, Estense, Parmense e Toscano, accorda, dietro l’adesione dei Governi stessi, il privilegio della costruzione, attivazione ed esercizio della strada ferrata centrale italiana alla Società anonima costituitasi in Firenze, colle seguenti condizioni.
[Rappresentanza della Società e suo Statuto.]
La Società sarà rappresentata, retta ed amministrata, ed amministrata, e l’impresa sarà governata ed esercitata secondo lo statuto da approvarsi dalla Commissione.
[Sede della Società.]
La sede della Società è posta in Firenze, ma essa avrà in Modena, come luogo centrale per gl’interessi della impresa, la sua legale rappresentanza per tutti gli atti che la risguardano dirimpetto alla Commissione.
[Capitale sociale. (Vedi gli art. 5, 14, 15 e 37.)]
Non essendo determinato l’andamento della strada ferrata da Bologna a Pistoja o a Prato, nè essendovi perizie precise