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CONDIZIONI


COLLE QUALI VENNE STIPULATA IN MODENA


LA CONCESSIONE


INDICATA DALLA NOTIFICAZIONE PRECEDENTE.




Articolo 1.

[Concessione del privilegio.]

La Commissione Internazionale creata colla Convenzione concessione segnata in Roma il dì 1 maggio 1851 fra i Governi Pontificio, Austriaco, Estense, Parmense e Toscano, accorda, dietro l’adesione dei Governi stessi, il privilegio della costruzione, attivazione ed esercizio della strada ferrata centrale italiana alla Società anonima costituitasi in Firenze, colle seguenti condizioni.


Articolo 2.

[Rappresentanza della Società e suo Statuto.]

La Società sarà rappresentata, retta ed amministrata, ed amministrata, e l’impresa sarà governata ed esercitata secondo lo statuto da approvarsi dalla Commissione.


Articolo 3.

[Sede della Società.]

La sede della Società è posta in Firenze, ma essa avrà in Modena, come luogo centrale per gl’interessi della impresa, la sua legale rappresentanza per tutti gli atti che la risguardano dirimpetto alla Commissione.


Articolo 4.

[Capitale sociale. (Vedi gli art. 5, 14, 15 e 37.)]

Non essendo determinato l’andamento della strada ferrata da Bologna a Pistoja o a Prato, nè essendovi perizie precise