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18. Nelle offerte dovrà dichiararsi il minimo d’interesse che si chiede sul capitale erogabile nelle indennità e nella costruzione ed attivazione della strada, il tempo che si dimanda per la durata della concessione, e la tariffa dei prezzi di trasporto per le persone e per le merci.

19. La garanzia per la totalità della impresa viene fissata in un milione di franchi, che sarà tenuto in deposito infruttifero, da restituirsi ad opera compiuta ed attivato che sia l’esercizio della Strada Ferrata su tutta la sua estensione. Invece del deposito si ammetteranno ipoteche di beni stabili riconosciuti capaci di tale onere, ed esistenti in qualunque degli Stati interessati, da inscriversi nei rispettivi luoghi ove fossero i beni medesimi: non sarà però rifiutato di accettare qualunque altro modo di garanzia venisse offerto e riconosciuto dalla Commissione idoneo al fine voluto.

20. Oltre al suddetto milione di Lire italiane depositato per garanzia, dovrà la Società depositare altre L. 250 mila italiane in contante, le quali, ritenute infruttifere, saranno per detta Società perdute a titolo di penale quando, spirati i termini assegnati nell’Articolo 6 lettera (a) e lettera (b) della Convenzione del primo Maggio anno corrente, non fossero compiuti gli studi e tracciata la strada, e non venissero incominciati i lavori nei punti tutti indicati nella Convenzione stessa. Qualora però a tali obblighi venga adempiuto esattamente, questo secondo deposito sarà subito restituito.

21. Se la impresa dovesse essere suddivisa nelle Sezioni parziali, come sopra indicate, allora la garanzia, di che al precedente numero 20, sarà estesa sino al ventesimo del capitale necessario agli indennizzi, costruzione, ed attivazione della strada in ciascuna Sezione, rimanendo sempre fermo per ogni Sezione lo sborso e la penale di 250 mila franchi in caso dell’inadempimento delle prescritte condizioni.

22. Ambidue i depositi suddetti saranno fatti in una cassa pubblica dello Stato Estense nella Città di Modena.

23. Rispetto al disposto dagli Articoli 15 e 16 della Con-