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litari che viaggiano isolati od in corpo, secondo quello che nei rispettivi casi si pratica sopra altre strade di ferro già attivate.
Art. 20. Il Governo Austriaco, come ciascun altro dei governi contraenti, permetterà che la Società si formi in qualunque delle Città del rispettivo dominio ed abbia sede nella medesima, con che peraltro debba in ogni caso essere costituita un’amministrazione generale residente in Modena, che viene riguardata come luogo centrale per gli interessi dell’Impresa.
Art. 21. Le azioni della Società godranno ugualmente, in tutti gli Stati dei Governi contraenti, tutte quelle garanzie, prerogative e facilità, che si accordano rispettivamente alle azioni delle Società indigene.
Art. 22. La Commissione, di che è parola negli Articoli precedenti, si comporrà di cinque membri, uno per ciascun Governo, ed avrà la sua sede pure in Modena. Ciascun Governo sosterrà la spesa del Commissario rispettivo; ma tutte le spese occorrenti per il personale subalterno ed altre di offizio, saranno sostenute dalla Società, e portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall’Articolo 12 surriferito.
Art. 23. Con regolamento speciale da concordarsi, verrà stabilita la sfera di attribuzioni della Commissione prenominata, così dirimpetto ai Governi contraenti, quanto verso la Società.
Art. 24. All’effetto che resti precisamente determinata la portata del privilegio, che i Governi contraenti intendono di accordare alla Società Concessionaria, è dichiarato che, conseguentemente al medesimo, eglino si obbligano solamente a non autorizzare, per tutta la durata della concessione, altra Strada Ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade che forma il soggetto della concessione medesima. Mentre all’opposto si riservano rispettivamente la facoltà di eseguire od autorizzare la costruzione di nuove strade, o bracci di Strade tanto Ordinarie, quanto Ferrate, anche in