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b) Di ordinare un cambiamento di tariffe parziali o generali, quando l’esperienza dimostrasse che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a coprire, oltre le spese, il garantito interesse.

Art. 17. La società concessionaria dorrà permettere che i Governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; avrà l’obbligo di dar comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Correspettivamente i Governi concederanno alla Società l’uso gratuito dei telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente al servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.

Art. 18. Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d’accordo per ridurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire la linea telegrafica, di che è sopra parola, ciascuno contribuirà alla spesa nella percorrenza del proprio territorio, e dentro i limiti del medesimo, avrà il carico del personale necessario. Peraltro ogni comunicazione fra Governo e Governo per mezzo della linea telegrafica sarà gratuita; e quando la linea stessa dovesse esser messa a disposizione anche del pubblico, ciò formerà subbietto di accordo separato.

Art. 19. La Società Concessionaria dovrà pure obbligarsi alla condizione di condurre gratis, con i treni stabiliti, un vagone postale o di dare altrimenti comodo a piacere dei Governi interessati per il trasporto delle corrispondenze postali, regolando le corse e le fermate dei convogli in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale.

La Società dovrà in ultimo obbligarsi tanto ad assicurare per un prezzo discreto, da convenirsi, il trasporto dei militari, della forza politica e degli arrestati che fossero alla loro rispettiva custodia commessi, in guisa che siavi, per questi ultimi, la sicurezza necessaria, quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei mi-