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ed armamento del piano stradale dentro il territorio del respettivo Stato, come per le opere e fabbriche qualunque erette dalla Società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima.

La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carri e quanto altro occorra per l’esercizio della strada e che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà ripartita per ugual porzione, e così per un quinto fra i cinque Governi contraenti.

Ed il cumulo delle somme procedenti dai due titoli antedetti costituirà il capitale sul quale ciascun Governo sarà tenuto a garantire per la sua quota l’interesse pattuito con la Società.

Rimane però correspettivamente stabilito che anco i prodotti che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale debbono essere dimostrativamente imputati a vantaggio di ciascun Governo, sopra la proporzione stessa del capitale sul quale ha l’obbligo di garantire l’interesse, cosicchè niuno dei Governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che per avventura si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada, che deve essergli attribuita, e la quota dell’interesse, di cui ha assunto la garanzia, l’una e l’altra egualmente calcolata sulla base del capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite.

Siccome rimane, per ultimo, dichiarato che al termine della concessione ciascun Governo entrerà liberamente al possesso del tronco o tronchi stradali esistenti sul rispettivo territorio e delle fabbriche di ogni genere che fossero state costruite per servizio della strada.

Art. 16. I Governi contraenti si riserberanno finalmente dirimpetto alla Società Concessionaria, e correspettivamente alla garanzia che le accordano, i diritti che appresso:

a) D’invigilare nel più lato modo l’amministrazione economica dell’impresa; di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportuni; di farsi rappresentare nelle adunanze generali per mezzo di due o tre Commissari, e di prendere parte attiva non tanto nelle discussioni quanto anche nelle deliberazioni delle medesime.