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veste et una sottana de cremesino, nè osino portare le code delle vesti longhe più di mezzo braccio. Non presumino parimente portare nè perle, nè zoje, nè oro, nè arzento puro o misto, nè in testa, nè alle cinture, nè altrove, salvo che possino portare doi anelli d’oro in dito cum le sue pietre del prezzo de scuti 30 d’oro per ciascuno, et una collana al collo del valore de scuti 25 et non più, et pendenti agli orecchi del valore di scuti tre per ciascuno, et al ventaglio un altra catena d’oro de scuti 15 al più et senza smalto e gioie, et le cuffie in testa d’oro o arzento tirato o filato senza però le altre cose proibite. Non osino ancora portare guanti ricamati, o gibellini, o berette o capelli d’alcuna sorta in pubblico o in privato, salvo al tempo della notte o della pioggia o dei viaggi senza gli altri ornamenti proibiti; si permettono li ventagli senza manighi ed altri ornamenti. Possono però portare rubboni, ma quelli di seta si computano nel numero delle 6 veste concesse, et fodrarli, purchè il valore non ecceda i 12 scuti. Cosi non possono havere ai lor carretti e coggi (cocchi?) alcuni ornamenti d’oro o d’arzento, indoratura o argentatura; però le balle di essi possono essere indorate o argentate modestamente; nè possono coprirli di seta o velluto d’alcuna sorte, o d’altra materia di ricami, intagli, tratagli od altri ornamenti prohibiti, nè ancora ai cavalli o cavalle, eccetto però che le coperte si possino ornare con liste di drappi non eccedendo le brazza 6, come degli addobbamenti dentro le carozze o coggi. Finalmente non possano portare alcun profumo d’ambra o muschio.
Le giovani non maritate di qualunque età, stato e grado non osino portare veste o habito di seta, nè collane d’oro, perle o zoje nè in testa, nè alle orecchie, nè altrove. Si concede però una sola veste di cremesino, un filo de’ coralli o granate al collo con ornamenti d’oro del valore di scuti 4 e non più, et pendenti agli orecchi del valore di scuti 2 d’oro, et sopra gli abiti o le vesti liste di drappo di seta, purchè non eccedino brazza 4, ma senz’alcun ornamento o incanestratura o cosa proibita.
Agli uomini et alle donne de diversi artigiani et operaj maritate o nubili non è permesso portare quanto sopra, ma si permette alle sole maritate di listare le loro vesti (non di seta o di velluto concesso alle altre donne) con 4 braza di seta per vesta, e di portare una collana d’oro del valore di scuti 10 e gli anelli; alle