Pagina:Documenti inediti o rari sull'antica agiatezza cremonese.djvu/10


— 10 —


Ma limitandoci ai documenti del secolo XVI riferiremo il sunto d’una Pragmatica, ossia Ordini sopra il vestire, et banchettare fatti per la città et distretto di Cremona, dal Magnifico Consiglio Comunale, e confermati dall’Eccellentissimo Senato di Milano e da Carlo V nel 1547 in causa delle pompe et eccessive spese; Ordini che furono ristampali nel 1572 (l’una e l’altra edizione sono di tanta rarità, che se ne negò l’esistenza) coll’aggiunta et funerali quali si hanno da servare nella magnifica città et distretto di Cremona et approbati etc.


Del vestire degli uomini e delle donne.


Gli uomini di qualsiasi grado et stato non potranno portare nè collane, nè collari, nè brazzaletti, nè pontagli o altra cosa d’oro o battuto o filato o tessuto o puro o misto, nè coralli, perle o gioje di qualunque sorta sopra la persona, veste et habito. Potranno portar una medaglia, o altro ornamento d’oro alla beretta del valore sino di 12 scuti d’oro et non più, et un anello in dito. Sopra la lor veste et habiti non osino portare ricamo alcuno di seta, nè d’altra materia, nè habito alcuno tagliato, salve le calze et giupponi; i lor calzoni non eccederanno le 5 braccia di drappo. Né potranno avere alle lor cavalcature fornimenti et selle lavorate con oro et arzento, o ricami o intagli d’alcuna sorta, nè indorature e intagliature, eccetto che le borchie si possano indorare.

Alle donne maritate si ordina di non portar vesti o habiti d’oro o d’argento ove sia, né drentro nè sopra d’essi; nè ricami, ternette, trine, intagli, cordoncini et ornamenti di qualunque sorta o materia, salvo che si possono listare delle vesti di drappo di seta pura e senz’ornamento o incanestratura, purchè non si ecceda brazza 4 di drappo per ciascuna vesta, ovvero di pomelata o terzola di seta pura, ma non più di tre liste, e che dette vesti non si possano stratagliare, salvo li busti et maniche. Né osino portare più de tre veste di seta, le quali siano accompagnate da tre sottane della stessa sorte di seta della veste o diversa, purchè non possano havere più d’una