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Come si doveva per legge, a carico del sig. Colarusso fu aperto un procedimento penale. E questo gl’impose l’obbligo di sottomettere alla giustizia una completa giustificazione, a tutela del suo nome e del suo onore. Esibì il permesso di porto d’armi ed il revolver e indicò numerosi testimoni che certamente a quest’ora furono già esaminati. Ora adempie al dovere di rassegnare le seguenti brevissime considerazioni in fatto e in dritto, le quali meritano di essere accolte dall’animo coscienzioso e dalla mente illuminata della S. V.

La imputazione sarebbe quella di omicidio involontario o colposo.

La colpa può definirsi con Gaio la non previsione di ciò che si sarebbe dovuto prevedere (Legge 31 dig. ad Leg. Aquil.) Nella involontarietà dell’atto e nella negligenza consiste pertanto la colpa che può essere grave, lieve, o lievissima (Dig. L. 17 fol. 153-L. 46, fol. 3 L. 7).

Secondo l’articolo 554 del Codice Penale due elementi s’includono nel concetto di omicidii e ferimenti colposi: che l’imputato sia soltanto cagione non morale, sciente, libera - ma fisica, diretta o indiretta del reato e che l’avvenimento deplorato si debba ascrivere ad inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza o imperizia.

L’essenza della colpa sta appunto e solamente in ciò: che si poteva prevedere la conseguenza di un’azione o di una omissione e non si è preveduta. La nota caratte-