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riccardo colangelo |
sono espressamente ricomprese anche le istituzioni
scolastiche e formative1.
Viene altresì costituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo che, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, si potrà pure avvalere del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza2.
Si noti come ad oggi, anche in ambito regionale, l’attenzione del legislatore si sia posta in modo particolare sui minori e sulle dinamiche che comunque nascono in ambiti scolastici e di aggregazione, astenendosi da una aprioristica e non pienamente condivisibile estensione della nozione di cyberbullismo (e di bullismo)3.
- ↑ Cfr. art. 3, comma 1, lett. b). Gli altri soggetti potenziali beneficiari dei finanziamenti sono indicati nelle lettere a)-f ) del medesimo comma.
- ↑ Cfr. art. 4.
- ↑ Il bullismo “ha sempre caratterizzato essenzialmente le generazioni più giovani”: così GIOVANNI ZICCARDI (2016), L’odio on line. Violenza verbale e ossessioni in rete, Milano, Raffaello Cortina, p. 205.
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