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riccardo colangelo


sono espressamente ricomprese anche le istituzioni scolastiche e formative1.

Viene altresì costituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo che, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, si potrà pure avvalere del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza2.

Si noti come ad oggi, anche in ambito regionale, l’attenzione del legislatore si sia posta in modo particolare sui minori e sulle dinamiche che comunque nascono in ambiti scolastici e di aggregazione, astenendosi da una aprioristica e non pienamente condivisibile estensione della nozione di cyberbullismo (e di bullismo)3.

 



  1. Cfr. art. 3, comma 1, lett. b). Gli altri soggetti potenziali beneficiari dei finanziamenti sono indicati nelle lettere a)-f ) del medesimo comma.
  2. Cfr. art. 4.
  3. Il bullismo “ha sempre caratterizzato essenzialmente le generazioni più giovani”: così GIOVANNI ZICCARDI (2016), L’odio on line. Violenza verbale e ossessioni in rete, Milano, Raffaello Cortina, p. 205.

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