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il diritto d’autore e le licenze open nella didattica


ne che questa rientri nelle tipologie di opere contemplate dalla legge sul diritto d’autore (si vedano gli articoli 1 e 2 della legge 633/1941) e presenti il requisito essenziale del carattere creativo (cioè il fatto che l’opera sia sufficientemente nuova e originale e non la semplice riproduzione di qualcosa già creato da altri o una mera elencazione di dati).

Da questo principio deriva una regola aurea per coloro che vogliono utilizzare opere creative esistenti, che potremmo enunciare così: se l’opera non l’ho creata io, allora l’avrà creata qualcun altro e, quindi, qualcun altro deterrà i diritti d’autore su di essa. Al di là del fatto che ci sia una nota sul copyright, dunque, devo astenermi da qualsivoglia utilizzo e devo chiedere uno specifico permesso al titolare, a meno che io sia sicuro che questi diritti siano scaduti, che si tratti di un caso di “libera utilizzazione” consentito espressamente dalla legge (vedi paragrafo più avanti) o che l’opera sia rilasciata con una licenza di libero utilizzo.

Si può quindi affermare che il copyright è un sistema “closed by default”, in cui la tutela è la regola e il libero utilizzo è l’eccezione. Il seguente schema cerca di esprimere graficamente questo concetto e fungere da mappa concettuale di ciò che spiegheremo nei prossimi paragrafi.

2.3. Diritti d’autore e diritti connessi

Con l’espressione “diritto d’autore” (o “copyright”) si intende più comunemente l’insieme dei diritti che la legge italiana chiama “diritti di utilizzazione economica”: diritti indipendenti l’uno dall’altro che nascono in capo all’autore con la semplice creazione dell’opera e dei quali egli può disporre


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