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25. — L’opinione pubblica si pronunziò contro l’esecuzione della sentenza dei condannati a morte Tognetti e Monti, sopra le seguenti considerazioni:

1a Il codice penale, anche per i delitti politici, ammette in genere la diminuzione di qualche grado di pena, secondo le circostanze, a coloro che furono sedotti; ed il caso in favore dei condannati resta primamente provato dagli atti processuali;

2a Il fisco, come è noto, non avendo prove sulla reità di due condannati, il processante estorse le loro confessioni con modi subdoli, dimande suggestive e promesse d’impunità, col cui mezzo, riprovato dalle leggi, procedette poscia all’arresto dei complici;

3a Nella insurrezione interna ed esterna caddero in potere della forza pubblica molti individui con le armi alla mano, tra i combattenti, ai Monti Parioli, S. Paolo e Mentana, i quali, trattati come prigionieri di guerra, furono per poco tempo sostenuti nelle carceri, vestiti e provveduti di denaro e rilasciati.

Niuna differenza doveva farsi per Tognetti e Monti i quali facevano parte della insurrezione interna.

Per il Tognetti, poi, militava altra ragione per salvarlo dalla morte, poichè il tribunale profferì la sentenza a maggioranza e non ad unanimità di voti lasciando, per tal modo, al Sovrano tutta la latitudine per una benigna interpretazione;

4a Non potrà neppure obiettarsi che sia giusta dovuta riparazione agli zuavi per il loro sangue versato, imperciocchè essi già l’ebbero coll’eccidio fatto sopra altrettanti innocenti ed inermi, donne e