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Si accordò, con che però il Ministero ne assuma la responsabilità e che le nomine di rimpiazzo siano a lui riserbate.

Per riparare alle urgenze dell’erario, si propone un prestito forzoso a tutti i possidenti, sulle loro rendite nette per una sola volta come appresso:

I possidenti che hanno una rendita dagli scudi 2 ai 4 mila di un quinto di un anno di rendita, dai 4 agli 8 mila, della metà, dagli 8 ai 12 mila in sopra, di due terzi1.

Coloro i quali, nel termine di un mese dall’emanazione di tale legge, allontanatisi da Roma, benché con regolare passaporto, che non rimpatriino, saranno tassati dell’aumento di un’intera annata di rendita, oltre quello stabilitosi nel suddetto decreto.


22. — Ai 21 il Comitato Esecutivo autorizzò, o, per meglio dire, ordinò alla Banca Romana di emettere biglietti per un milione e trecento mila scudi .

Impose quindi che somministri all’erario 900 mila scudi2.

Per mezzo di una staffetta, proveniente da Ferrara, il dì 21, nelle ore pomeridiane, si seppe che il di 17 gli Austriaci avevano passato il Po e minacciavano quella città.


  1. Dai 4 ai 6 mila di un quarto, dai 6 agli 8 mila di un terzo, dagli 8 ai 12 mila in più di due terzi. (Vedasi il Monitore Romano del 21 di febbraio).
  2. Gli altri quattrocento mila scudi erano destinati a sussidio del commercio di Roma, di Bologna e di Ancona.