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per quanto ragguarda alla parte tecnica, ed un altro incaricato di provvedere alla parte amministrativa.

Un solo ingegnere, l’italiano Francesconi, ebbe incumbenza di proporre e tracciare le linee, come di soprantendere in capo alle opere.

Un tale sistema, come sì vedrà nel seguente capitolo, molto somiglia a quello modificato poi nel Belgio, con questa sola differenza, che, venuto dopo ad alcune costruzioni già avviate o compite, esso mantiene le precedenti concessioni; mentre invece il governo nel Belgio prima operò per le linee maggiori tutto quanto era a fare; poi, quelle compite o quasi, fece le concessioni delle linee minori, con atto libero dell’amministrazione quando trattasi di strade le quali non eccedono in lunghezza i 10 kilometri; e con apposita legge quando si tratta di strade d’una maggiore estensione; il tutto come venne recentemente ordinato da una legge organica a tal fine promulgata.

Ancora; differisce un tal sistema in ciò che più ristringe le grandi linee, le quali nel Belgio abbracciano maggiori relazioni; ed in ciò che, fatte le prime costruzioni e compiuta la provvista del materiale che debbe servire all’esercizio, questo è poi conceduto all’industria privata, mediante affitto, colla corrispondenza d’un annuo canone da pagarsi all’erario.

Quanto al ritenere a mani del governo la costruzione e l’ordinamento delle grandi linee, come sarà detto più diffusamente nel venturo capitolo, noi non esitiamo a lodar lo spediente. Perocché con esso lasciasi il governo in maggiore libertà d’assicurare ai sudditi tutti quanti i vantaggi derivanti dalle vie ferrate, senza che possa sorgere l’ostacolo de’ diritti che i concessionari privati nel proprio interesse potessero per avventura invocare quando occorresse di fare qualche modificazione all’ordinamento di quelle vie.

E rispetto al lasciare all’industria privata l’assunto di costrurre ed esercitare le vie particolari o minori, che sarebbero ad essa concedute, si riconosce del pari conveniente ed utile siffatto spediente; perocché in tal guisa la pubblica amministrazione non resta sopracaricata di soverchi particolari.