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La società rimborsa ad essi le spese di viaggio; e ciascuno dei membri presente all’adunanza, riceve per ogni riunione una medaglia d’oro, da coniarsi espressamente, del valore intrinseco di un ruspone.

La prima riunione generale dei comitati avrà luogo in Firenze.

In questa sarà fatto il rapporto sotto statuto e sulla prima organizzazione della società, di cui è specialmente incaricato il comitato principale di Firenze.

Imprese speciali. — La società generale s’incarica anche delle imprese che altri abbiano progettate o che ad altri siano state dai governi concesse.

L’ispettore tratta le condizioni della cessione compatibilmente con le massime generali della società, e riferisce in iscritto al proprio comitato, che, sentito il voto della direzione superiore di Firenze, delibera.

L’imprese speciali sono amministrate separatamente, e non sono soggette che alla sorveglianza del respettivo comitato.

Questa amministrazione separata è affidata ad una direzione corrispondente alla entità della impresa; la direzione rende conto al comitato del suo circondario, e questo ai complesso de’ suoi azionisti, fra i quali il comitato rappresenta l’interesse della società generale.

Tutte le imprese speciali saranno organizzate con emissione di azioni.

La società generale acquisterà per proprio conto non più della metà, nè meno del quarto di queste azioni.

Ogni di più delle azioni medesime verrà diviso tra i comitati figliali proporzionatamente all’interesse che avranno nella società generale, e questi comitati, salvo il diritto di preferenza competente agli azionisti, ne procureranno l’esito, osservate le massime normali che verranno stabilite in proposito.

Qualora i respettivi comitati non riuscissero entro tre mesi ad esitare l’assegnatogli numero di azioni, ne daranno avviso alla direzione superiore di Firenze, la quale, non potendole smerciare per mezzo degli altri comitati, ne darà conto al comitato superiore di Firenze, a cui spetterà il deliberare se le azioni invendute debbano acquistarsi dalla società generale, oppure se debba temporariamente soprasedersi alla esecuzione detta relativa impresa speciale.

La suddetta regola generale viene però limitata quando si tratti di imprese per le quali occorrono somme inferiori a lire centomila per ciascheduna.

Per queste potrà la società generale assumerle senza emissione di azioni, col voto però dell’adunanza generale dei comitati riuniti.

Regole generali. — Tutte le persone, case di commercio o corporazioni qualunque domiciliate e stabilite in Italia potranno farsi azionisti della società generale d’imprese industriali italiane.

In tutte le imprese sarà destinato ad instituti di pubblica beneficenza il 10 per % di tutta quella parte di utile netto che ecceda l’interesse del 6 per % sul respettivo capitale di ciascuna impresa.