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e pericolo, assume sopra di sè il successo dell’impresa, qualunque sia per esserne il resultato;

Che la società avrà per anni cento il privilegio dei trasporti per la strada da costruirsi, e perciperà per altretanto tempo il provento eventuale del prezzo dei medesimi sulle tariffe che saranno approvate;

Che decorsi cento anni, il governo entrerà in possesso della strada e delle opere accessorie alla medesima senza sborso di sorte alcuna, salvo a concertare ciò che riguarda gli oggetti mobiliari.

4.° Decaderanno dall’ottenuto permesso di fare gli studi per presentare i progetti di che nell’art. 1.° i promotori che incominciassero questi studi, ed emettessero azioni, o promesse di azioni prima di pubblicare un manifesto da inserirsi per due volte consecutive nella gazzetta di Firenze, e che contenga le appresso indicazioni e dichiarazioni.

5.° Il manifesto da pubblicarsi indicherà:

Le basi sulle quali sarà formato il progetto dello statuto sociale da presentarsi come sopra all’I e R governo.

II capitale dai promotori approssimativamente calcolato necessario all’impresa;

IL valore di ciascheduna azione e il numero di esse;

La somma non mai minore del ventesimo del valore di ogni azione da pagarsi in effettivo contante nell’atto dell’acquisto di azioni o promesse di azioni;

La somma non mai parimente minore di un altro ventesimo del valore di ogni azione che dovranno effettivamente pagare i possessori di azioni o promesse di azioni prima della concessione definitiva;

Le formalità con le quali saranno emesse le azioni o promesse di azioni, munite del bollo straordinario dell’amministrazione toscana;

Il nome delle persone destinate a firmare le ricevute delle somme pagate in conto delle azioni o promesse di azioni;

Il termine dentro il quale i promotori sono in obbligo di presentare al governo i relativi progetti.

6.° Il manifesto suddetto, oltre le disposizioni degli art 2.° e 3.° della presente Notificazione, conterrà le dichiarazioni che appresso:

Che l’emissione delle azioni o promesse d’azioni sarà fatta alla pari, cioè per il valore nominale delle medesime;

Che decorso un mese a contare dal giorno in cui l’amministrazione toscana del bollo restituirà ai promotori dell’impresa le matrici munite della relativa formalità, e successivamente di quindici in quindici giorni fin che non sia intervenuta la concessione definitiva alla società legalmente costituita, i promotori predetti faranno conoscere alla persona che verrà destinata dall’I e R. governo, il numero delle azioni, o promesse di azioni che avranno emesse, ed eseguiranno i depositi prescritti nell’art. 3.° della presente Notificazione;