Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/542


541

mento, con pagare il capitale o fondo a ciò necessario nella somma di lire venticinquemila e dugento, prelevando la detta somma dall’emolumento dell’uno per cento sul capitale sociale che spetterà come onorario al Consiglio di amministrazione della società durante la costruzione.

VI. Che il medesimo Consiglio di amministrazione durante la costruzione e fino alla attivazione della strada, sarà presieduto dal direttore dell’orfanotrofio, con questo però, che il fatto del medesimo direttore non obbligherà mai per alcun titolo o causa lo stabilimento.

Oltre le condizioni suddette formanti onere alla società anonima che verrà costituita, i promotori e concessionari sopra nominati avranno in proprio gli obblighi che appresso:

1.° Di non emettere alcuna azione industriale, dovendo il capitale della società essere integralmente costituito con azioni tutte paganti.

2.° Di corrispondere a titolo di donativo all’orfanotrofio la somma di lire diecimila annue a contare dal giorno della presente Notificazione, e durare fino a che la strada non sarà costruita e posta in attività.

3.° Di non procedere alla emissione di alcuna azione o promessa di azione fintantoché per parte dei promotori e concessionari, e per essi dalla società italiana ed austriaca per le strade ferrate residente in Londra, non sia fatto nella cassa dell’I. e E. depositeria un deposito di due milioni di lire toscane, o in denaro contante o in equipollenti valori, secondo che meglio parrà all’I. e R. governo; da non potersi detto deposito ritirare se non quando verrà fatto constare al governo medesimo di essersi erogati nella costruzione della strada tre quarti del capitale occorrente all’impresa, e da servire tal deposito per garanzia degli obblighi assunti dai promotori e concessionari summentovati: il deposito che sopra, da effettuarsi in ferma di vero e proprio deposito regolare, dovrà essere eseguito entro il termine di tre mesi a contare dal dì della presente Notificazione.

4.° Di uniformarsi alle prescrizioni e condizioni di che nella predetta Notificazione pubblicata dall’I. e R. consulta nel 15 aprile prossimo decorso in quanto siano conciliabili con le condizioni, dichiarazioni e prescrizioni sopra espresse.

Dalla Direzione generale delle acque e strade, li 25 giugno 1845.

Il segretario Camillo Lapi.