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scrivere rispetto alla costruzione, attivazione ed esercizio della strada, alla redenzione del privilegio e alla decadenza dal medesimo, le condizioni che troverà giuste e congrue analogamente a quanto è stato stabilito nei motu-propri e nei capitoli relativi alle strade a rotaie di ferro da Firenze a Livorno, da Lucca a Pisa, e da Siena ad Empoli.
Nel manifesto da pubblicarsi a tenore della notificazione promulgata dalla real consulta ne’ 45 aprile prossimo passato saranno inserite le appresso condizioni, che devono formare onere alla suddetta società anonima, e alle quali resta essenzialmente subordinata la presente concessione.
I. Che per tutta la durata della concessione, a cominciare dal giorno che la strada sia messa in esercizio, sarà tenuta ed obbligata la società medesima a dare e con effetto pagare anno per anno all’orfanotrofio della Pietà di Prato una prestazione o rendita di lire toscane trentamila titolo di canone privilegiato gravante la strada ed ogni attenenza e dependenza di essa, da considerarsi detta annua prestazione o rendita come una spesa necessaria prelevabile sugli incassi provenienti dal prezzo dei trasporti e transiti per la strada, anteriormente e prelativamente ad ogni altra spesa, in modo tale che la mentovata annua prestazione o rendita di lire trentamila mai venga a mancare in favore dell’enunciato orfanotrofio, tranne il solo caso di deperizione della strada stessa, e però ammesso anche l’evento che in qualche anno la strada medesima non produca utili, ciò nonostante dovrà la prestazione o rendita delle lire trentamila corrispondersi con effetto al prefato stabilimento, essendo affatto indipendente dagli utili predetti.
II. Che sarà del pari tenuta ed obbligata la società anonima costruttrice ad affrancare in tronco la prestazione o rendita suddetta pagando in effettivo contante all’orfanotrofio la somma di lire toscane seicentosessantaseimila,seicentosessantasei, soldi tredici e denari quattro, qualora l’orfanotrofio nel termine di due mesi a contare dal giorno della presente Notificazione dichiari di scegliere e volere in luogo e vece della detta prestazione e rendita la indicata somma di lire seicentosessantaseimila, seicento sessantasei, soldi tredici e denari quattro, prezzo e capitale dell’affrancazione.
III. Che nel caso in cui l’orfanotrofio elegga e voglia l’affrancazione che sopra, le dette lire seicentosessantaseimila, seicentosessantasei, soldi tredici e denari quattro dovranno essere dalla società costruttrice pagate durante il tempo della costruzione della strada in tre rate eguali, nel modo e termini che saranno stabiliti di concerto tra il detto pio stabilimento e il Consiglio d’amministrazione della prefata, società anonima costruttrice.
IV. Che a spese della medesima società anonima costruttrice saranno aperte officine nell’orfanotrofio corredandole di convenienti maestranze all’oggetto di procurar mezzi di istruzione e lavoro agli orfani nel mantenimento e maneggio del materiale mobile occorrente alla strada in esercizio.
V. Che verranno fondati sei posti gratuiti in perpetuo nel detto stabili-