Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/475

474

riesca il contrabando, senza che però ne avvenga soverchio ritardo nelle corse predette; come può ottenersi praticando le suggerite formalità, altrove già sperimentate bastevoli all’uopo.

16.° Una lega doganale italiana certo essere utile se potesse ordinarsi con norme veramente liberali nel rispetto economico; ma dubitarsi con fondamento della possibile sua conchiosione, sia di tutti gli Stati italiani, sia di quelli soltanto non aggregati ad estero dominio, e sia, finalmente, di tutta la Penisola e dell’intero austriaco Impero, cui parte di essa è congiunta, coll’unione germanica. — La quale ultima unione, ove fosse così accresciuta, sarebbe una magnifica combinazione pel gran traffico del mondo.

17.° I pericoli delle strade ferrate essepdo gravissimi per la sicurezza de’ convogli, delle merci, e più ancora delle persone, importare assai che niuna cautela venga omessa o trascurata per impedirli, e succedendo, ciò malgrado, alcun sinistro, per apporvi sollecito rimedio. — Potersi siffatto scopo conseguire con efficacia ove si adottino le suggerite cautele, le quali in altri Stati già praticate vi resero men frequenti i detti sinistri. — E siccome, non ostante quelle cautele, l’umana perversità con attentati iniqui potrebbe tuttavia tentare di farne succedere, essere necessarie leggi penali severe, atte a contenere chiunque volesse rendersi colpevole di siffatto reato.

18.° Ancora; oltre alle regole prescritte per la corrispondenza de’ convogli e per le cautele politiche, economiche, daziarie e di sicurezza, essere necessarie altre cautele e discipline, merci delle quali l’ordinamento delle vie ferrate riesca viepiù sicuro, esatto e regolare. — Coteste cautele e discipline maggiori consistere specialmente nel ben inteso ordinamento dell’amministrazione di quelle vie, sia che il governo le ritenga a proprie mani, o sia che le conceda all’industria privata; — nel deputare per l’amministrazione, come per l’esercizio il numerò d’ufficiali ministri ed agenti probi e capaci che occorrono; — nel segnarne in modo chiaro e preciso le incombenze, le pene ove manchino al dover loro, i premii se invece lo adempiono con zelo ed intelligenza; — nell’ordinar eoa esattezza tutto ciò ch si riferisce alla contabi-