Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
468 |
ed al prezzo convenuto, un determinato numero di azioni, che non si hanno; pagandosi soltanto, senz’alcuna rimessione di titoli, a scadenza il montare della differenza che passa tra il prezzo convenuto ed il valore al corso.
5.° Sia perciò proibita alle borse commerciali la liquidazione di siffatte differenze, e vietato ai sensali addetti a quelle borse di prender parte in tali negozi; registrarli ne’ loro taccuini e conti-aperti; prestare il proprio ministero a quelle liquidazioni, come a qualsiasi contratto di compra e vendita di azioni senza la oontemporanea rimessione materiale delle cedole o titoli d’esse.
6.° Non possano i listini della borsa registrare e far noti che i prezzi occorrenti delle cedole così vendute e comprate, non mai quelli di ricevute provvisionali, di promesse d’azioni e di contratti a termine.
7.° Sia vietato ai giornali di registrare nelle pagine loro manifesti per società non autorizzate, e prezzi correnti d’azioni altri che quelli legalmente registrati alla borsa de’ contratti seguiti come al precedente n.° 5. Non mai i prezzi correnti, e nè manco le offerte di vendita delle ricevute provvisionali, delle promesse d’azioni e dei contratti a termine seguiti. Così pure non possano promulgare qualunque calcolo preventivo concernente a società per azioni, senza la previa autorizzazione del presidente del tribunale di commercio.
8.° Siano comminate ai sensali come ai trafficanti d’azioni ed agli editori risponsali dei giornali, i quali tutti contravenissero ne’ modi come sopra vietati, pene di multa, di rimozione dall’ufficio, ed anche personali di carcere ne’ casi di recidiva, e d’insolvibilità.
Tutte queste discipline per niente incagliano le speculaziooi reali e non fittizie, che volessero farsi delle azioni definitive, delle quali anzi desideriamo promosso e protetto il traffico serio ed onesto. Tutta la severità del proposto provvedimento sol tende adunque a frenare il giuoco, il traffico fittizio ed illecito, come i soprusi che possono farsi all’altrui buona fede; raggiri questi che la buona morale condanna, nè l’interesse economico richiede di permettere, perchè anzi ad esso nocivi.