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risponderemo: non negare che l’avidità personale può farlo nascere, e praticare anche là dove esso è vietato, ma molto meno gravi allora esserne e men diffuse nell’universale le conseguenze, di ciò che accade là dove apertamente giuocasi alle pubbliche Borse, ed i fogli periodici ne registrano le fatali speculazioni. Succedere in ciò come del giuoco del lotto là dove questo venne abolito; chè alcuni giuocatori viziosi e pervicaci continuano bensì a giuocare all’estero, o ne’ lotti clandestini, ma tolta al maggior numero l’occasione, esso tralascia la viziosa abitudine, e converte in utili spese od in proficue speculazioni quelle somme dianzi consumate improduttivamente nel giuoco.

13.° Un governo il quale abbia autorità, e sappia praticarla con prudente fermezza non manca di mezzi per curar l’osservanza de’ propri provvedimenti; e si dovrebbe compiangerlo di non sapervi riuscire, come di deplora in fatti la condizione di quegli Stati in cui, malgrado il divieto delle speculazioni più arrischiate dell’aggiotaggio, quella, per esempio, de’ mercati a termine, esse si lasciano notoriamente praticare, con permettere che se ne registrino i risultati ai listini della borsa, e che i sensali, cui è interdetto il traffico, vi abbian parte, senza che siano rimossi, come dovrebbero, dall’uffizio loro. Si fatto esempio non prova a modo alcuno impossibilità vera; prova piuttosto debolezza od immoralità governativa, forse i due mali al tempo istesso.

14.° Il caso citato seguito in Italia di spaccio d’azioni fatto non ostante il divieto promulgato, non è prova d’impossibile osservanza di questo, solo dinota seguìta una violazione della legge suddetta, come d’alcune altre interviene. D’altronde non essendo quello spaccio legalmente permesso, nè alle Borse, registrato, solo può essere seguito, in modo privato affatto, e tra intimi e confidenti; epperò con ben minor copia d’illusioni, e delle dannose conseguenze di queste, che notansi quando la speculazione è pubblica ed a tutti accessibile.

15.° Quando un governo stabile e regolare promulga un divieto lo mantiene osservato in tutti i casi che sono ad esso noti, qualche infrazione non avvertita del medesimo non può chia-