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Lo spirito d’associazione, applicato ed attuato in imprese d’industria d’ogni specie con mezzi reali ed efficaci, è sicuramente atto a produrre risultati utilissimi, cui qualsìasi più facoltoso trafficante da sè, ed anche col concorso di pochi e del più esteso credito, mal potrebbe riuscire. — Ma lo spirito d’associazione esercitato in modo tutto aleatorio non può produrre che risultati fatali alla pubblica ed alla privata moralità ed economia. — Cotesti risultati sono quelli del giuoco tenuto nelle biscazze, dove per qualcuno arricchitosi colle male arti di quelle speculazioni, innumerevoli sono le vittime.

Non è vero che gli eccessi dell’aggiotaggio attuato col giuoco di borsa siano un male soltanto dell’epoca nostra.

Molti dati si hanno, i quali provano che nelle antiche repubbliche italiane esso allignava ugualmente; e le borse della ventura, onde venne poi il giuoco del seminario, erano certamente una delle specie di aggiotaggio che praticavansi allora, collo stesso fine, sebbene con modi e form diverse. — In vece le società potentissime di San Giorgio ed altre, come i varii banchi istituiti in quelle repubbliche, erano associazioni aventi mezzi reali ed efficaci, le quali salirono a quel segno di prosperità di cui l’istoria ci ha tramandato la memoria.1

A’ tempi da noi men lontani la Francia ci porgeva nel secolo scorso esempi ripetuti dei furori dell’aggiotaggio.

Nell’Olanda esso allignava del pari, come ricavasi da un italiano scrittore, ch’ivi risiedeva lungamente (Gregorio Leti).

A’ dì nostri, là dove lo spirito d’associazione è applicato ai pubblici lavori, ed in ispecie alle imprese di vie ferrate, il farneticare dell’universale in simili imprese segue le stesse fasi; quello d’abbandonarsi con furore alle illusioni di mal concepite lusinghe; e d’abbandonarvisi senza aver mezzo di continuar nel giuoco, sperando non già negli utili futuri dell’impresa quan-

  1. Vedasi il cenno fattone dal chiarissimo cavaliere Cibrario nella sua Economia politica del medio evo, e più particolarmente nella Storia della legislazione del pure chiarissimo signor conte Sclopis, tomo I, pag. 182 e seguenti.