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ogni parte del servizio, onde, meglio chiarita la responsabilità dell’azienda, quella venga curata a dovere.

7.° Acciò l’esazione proceda con ordine e con controllo, ogni parte d’ essa dovrà sempre avere uffizi speciali aperti, con sufficiente numero di contabili ad essi applicati, e coll’incarico di

    Ancora; i governi che vogliono far eseguire direttamente i lavori, se han tempo libero frammezzo, opereranno molto saviamente quando mandino giovani ingegneri ad impratichirsi là dove sono in corso lavori difficili ed importanti, eseguiti sotto la direzione d’ingegneri celebrati per esimia capacità. Perocché così si procurano col tempo periti capacissimi; ed ove non avessero modo di tosto impiegarli quando fossero reduci, se vi sono società che abbiano imprese in corso, faran bene di convenir con esse perchè vengano occupati dalle medesime a fine di tenerli in esercizio. Ci resta su questo argomento a dire dell’intervento de’ periti nel buon governo de’ lavori. In massima l’amministrazione vuol esser accuratamente sempre distinta dalle incumbenze di perito, cui solo spetta tener conto dei lavori, liquidarne l’importo, certificare i risultati della liquidazione, lasciando all’amministrazione di stabilire i patti preventivi, concedere le imprese con concorrenza e con pubblicità, esaminare le liquidazioni, provvedere ai pagamenti, con sottostare altresì essa stessa ai voluti controlli. -In fatto di strade ferrate però, la natura speciale di certi lavori, l’urgenza dei medesimi, il numero più ristretto di operai idonei, soventi volte possono richiedere di declinare dalla massima dell’appalto, da quella della concorrenza e della pubblicità, come dall’esclusione del perito nelle ingerenze dell’amministrazione. — Allora, previa legale deliberazione della potestà cui compete la superiore soprantendenza dell’assunto, si potranno ordinare lavori a misura e non a cottimo, ad economia e non ad impresa, sotto la direzione non solo, ma coll’amministrazione degli ingegneri, ommessi alcuni de’ soliti controlli legali. — Questi casi d’eccezione si possono tuttavia ordinare con forme tali di rendiconti, i quali conservino qualche cautela di retta e sicura gestione. E questi rendiconti ne’ paesi di nessuna pubblicità governativa debbon esser più particolareggiati e più severi, che non in quelli dove una tale pubblicità già è, come fu detto, sufficiente contegno a qualunque sopruso o malversazione. — Stimiamo inutile avvertire, che questi precetti sul buon governo deil’esecuzion de’ lavori non ragguardano a quelli eseguiti dalle società; perocché queste hanno altri mezzi ed occasioni d’amministrazione e di vigilanza, che i governi non hanno, e coll’interessare gli agenti impiegati nell’impresa possono prevenire qualsiasi malversazione in essa. Noi speriamo che queste avvertenze sulle perizie e sulla esecuzione loro riusciranno utili a più d’una impresa, sì de’ governi, che dell’industria privata.