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sano farne nascere e solo siano scansati per circostanze indipendenti dalla volontà degli autori d’essi, debbon essere comminate, ed, occorrendo» applicate pene adequate più o meno severe.

Le varie nazioni presso le quali il nuovo trovato delle strade ferrate ebbe già esteso avviamento, promulgarono al proposito regolamenti disciplinari e leggi penali, che possono utilmente venire imitati.

Tra i regolamenti singolarmente ne piace indicare quello vigente nel Belgio, che trovasi nella già citata opera del Teisserenc sulle strade belgiche; nel quale regolamento notasi provveduto molto saviamente ad ogni cautela occorrente; e ciò con ottimo effetto; perocché vuolsi ad esso attribuire se le strade belgiche, mal grado l’egualmente notevole velocità de’ convogli, ciò non di meno offrono ne’ rendiconti, come più volte s’è notato, uno scarsissimo numero di sinistri; la qual cosa non può dirsi delle vie inglesi e francesi; e quanto alle tedesche, la sicurezza maggiore nasce in gran parte dall’assai minore velocità delle corse.

Fra le leggi penali, finalmente, vuol essere accennata come più appropriata e compita alle possibili emergenze quella recentemente promulgata in Francia dopo ripetute discussioni.1

  1. Vedasi quella legge promulgata nel Monitore Universale del 21 luglio 1845, N.° 202, sotto la data del 15 detto mese ed anno. Da essa scorgesi che, oltre al dichiarare applicabili alle vie ferrate tutte le leggi di polizia stradale (grande voirie) che tendono ad assicurare la conservazione del suolo, de’ fossi, delle banchine e delle opere d’arte d’ogni specie e piantagioni sulle strade ordinarie; prevedonsi quelle contravenzioni ed attentati particolari, che per mala ventura possono causar sinistri lungo le dette vie ferrate. E notasi pure che assai severe sono le sanzioni penali, spinte anche sino ai lavori forzati a vita, ed alla morte, quando per quegli attentati derivaron sinistri i quali causarono altrui la morte o gravi ferite. Codesta legge francese ci pare molto equa e ben intesa, e noi crediamo possa torsi ad esempio, salve le varie esigenze di luogo, da chiunque debba promulgarne una con siffatto scopo. Si può anche consultare al proposito delle leggi penali relative, il già citato libro «Législation des chemms de fer en Allemagne. Traduit de l’allemand, avec une introduction et des notes par Prosper Tourneux, chez Mathias,N.° 15, quai Malaquais».