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14.° Finalmente, che i detti conduttori siano dichiarati risponsali personalmente d’ogni sinistro che fosse per succedere a seguito della loro trascuranza nell’usare le prescritte cautele; — siano perciò dichiarati rimossi issofatto dall’ufficio loro, previa inchiesta da farsi dall’autorità competente; ed essendo inoltre riconosciuti colpevoli in maggior grado, vengano sottoposti alle pene ulteriori che sarebbero dalla legge sancite.
Queste sono le avvertenze principali da aversi presenti, in via di precauzione ordinata dall’amministrazione; resta poi ancora necessaria la pubblicazione d’una legge penale, la quale stabilisca pene adequate contro coloro che, per incuria o malizia, attenterebbero alla sicurezza della strada, de’ convogli, delle persone, del bestiame e delle merci lungo di essa avviati.
Senza entrare del pari ne’ minuti particolari che costituir possono tali attentati, noteremo soltanto i seguenti:
1.°D lasciar vagare bestiame sulla strada per caso aperta:
2.° Il porre od abbandonare sur essa corpi estranei, i quali possano esser d’ostacolo al libero corso de’ convogli, far uscire le ruote dalle guide loro, fermare od interrompere la locomotiva:
3.° Gittar sassi od altri oggetti atti ad ingombrar la strada medesima attraverso la cinta di essa:
4-° Accender fuochi ad una distanza così minima, che possa venirne pericolo d’incendio ai transitanti convogli:
5.° Distruggere o degradare con effrazione od altro modo la cinta suddetta, gli edifizi od una parte qualsiasi della strada:
б.° Levar dal sito dove sono infisse le traverse, i cuscinetti, le ruotaie, le piatteforme girevoli e simili, e degradare o distruggere le banchine:
7.° Portar fuoco o materie accendibili per cui possa avvenire, o succeda in fatti, l’incendio de’ convogli:
8.° Attentare in qualsiasi modo insomma con opere di fatto e maliziosamente al libero corso ed alla sicurezza della strada, dei convogli, delle persone, bestiame e merci, con animo determinato, e col fine di nuocere, od anche per sola imprudenza, la quale possa ritenersi colpevole. Per cotesti diversi atti, o sia che, consumati, abbiano effetto, e non nascan sinistri, ossia, che pos-