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cui debbonsi sottoporre merci e persone sono importantissime.

Da una parte vuolsi assicurare la giusta e necessaria riscossione de’ dritti o dazi dovuti al fisco, escludendo perciò nell’ordinamento delle cautele in discorso qualsiasi facilità d’operare il contrabando, il quale, ove fosse possibile non ostante quelle cautele, verrebbe sicuramente tentato per effetto d’avidità mercantile.

Dall’altra parte preme assai di non obbligare i viandanti a formalità, dalle quali derivi inutile perditempo; perocché allora la durata di questo prolungando d’altretanto quella del viaggio, e riducendo così l’economia, derivante in vece dalla velocità delle corse, cesserebbe o sarebbe grandemente scemato il più importante beneficio del nuovo trovato.

Riguardo adunque alle formalità o cautele daziarie importa distinguere nell’ordinarle due casi, richiedenti diversa regola:

1.° Quello di merci destinate a fermarsi lungo la via per essere consumate ne’ luoghi da questa percorsi, o dove va fermarsi il convoglio:

2.° Quello di merci, le quali debbono transitare soltanto per que’ luoghi.

Ancora; debbono anche, sì per le une, che per le altre di codeste merci, prevedersi due altre speciali emergenze:

1.a Quella di merci che partono col convoglio dalla prima sua mossa, per le quali perciò possono gli speditori soddisfare in tempo utile le necessarie formalità daziarie, senza che queste ritardino menomamente il corso del viaggio.

2.a Quella di merci, le quali, raggiungendo il convoglio medesimo lungo la via, durante il suo corso, preme di non assoggettare a soverchie fermate, perchè ne avverrebbe sicuramente un notevole perditempo, atto esso pure a distruggere il più importante fra i pregi del nuovo mezzo di comunicazione.

Premesse queste essenziali avvertenze, ecco come sembra a noi che si potrebbe egualmente cautelare l’interesse del fisco e del commercio, e conservare il beneficio della rapidità delle relazioni, senza porger facile occasione di frodi.

Il materiale destinato a trasportare le merci, che trovansi ne¬