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risultare già versato, come si è detto prima, da ogni, azionista, contemporaneamente alla sottoscrizione di lui, almeno un decimo del valore dell’azione, ed assumer esso, inoltre, l’obbligo di versare gli altri nove decimi a determinate epoche, sotto, pena di decadenza d’ogni diritto, e colla perdita delle somme già pagate, cadenti à profitto della società.
6.° Le azioni definitivamente emesse, si nominative, che al portatore, potersi bensì trafficare direttamente tra i privati, o per ministerio dei pubblici sensali, con remissione effettiva però del titolo dell’azione, non mai mediante i così detti contratti a termine marché à terme), dichiarati proscritti dalla legge si generale di commercio, che speciale dello statuto della società, approvato dall’autorità legislativa; e ciò sotto pena, oltre alla nullità del contratto, di multa, da raddoppiarsi in caso di recidiva, in cui si farebbe anche luogo alla rimozione del sensale, ove questo siavisi ingerito.1
- ↑ Le restrizioni suggerite al traffico delle azioni sono una necessità non solo morale ed economica, ma di sicurezza della proprietà pubblica e privataa, esposta invece a giunterie. — La gazzetta di Torino, per esempio, dell’8 agosto 1845 contiene alla data di Torino un art.° che smentisce le asserzioni d’una società istituitasi in Londra, col proposto fondo di 75,000,000 di franchi, per far strade ferrate nell’isola di Sardegna. I particolari narrati in quell’articolo mostrano che, proponendo la società e chiamando un acconto agli azionisti, quelli si assicuravano di un buon successo e di protezioni, non mai sognate neppure. Spiegasi nel detto articolo, come abbiamo già detto al capitolo 5.° del discorso precedente, che nell’isola di Sardegna, dove ora si van continuando le strade ordinarie da alcuni anni intraprese, nè il governo ha mai pensato a strade ferrate nè gli è mai pervenuta domanda alcuna di concessione. Ora chiameremo se l’asserzione de’ proponenti la società inglese, su così aperte menzogne fondata, chiedendo a’ creduli azionisti un pagamento a conto, altrimenti possa qualificarsi che come una vera giunteria; poiché si chiede all’altrui fiducia ingannata un danaro, premettendone un impiego assolutamente imponibile. Ancora è noto vendersi a Londra azioni per una pretesa via ferrata tra Verona ed Ancona, della quale non s’ha in Italia il menomo indicio finora, nè si crede che il governo, cui spetta concederla, vi abbia pensato mai. Il Lloyd Austriaco di Trieste del 5 luglio conteneva pure altro esempio