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2.° Poter bensì costoro pubblicamente richiedere il concorso d’altri soci; ed ottener promesse di azioni, ma queste non essere a modo alcuno trafficabili, sì alle borse, che ne’ banchi pubblici o privati, a pena di nullità d’ogni impegno od obbigo assunto, e d’una multa:

3.° Non essere ammessa l’istituzione d’alcuna azione beneficiaria; bensì concedersi soltanto ai fondatori la facoltà di prelevare dal primo fondo sociale la somma occorrente a rimborsarli delle spese per essi anticipate, onde fondare la società medesima, pagare le spese di concessione e di perizia primitiva:

4.° Fatto codesto stralcio, il fondo versato dai soci all’atto, della prima sottoscrizione loro, aversi a depositare in qualche pubblica cassa; acciò sia garante dell’osservanza de’ fissati patti, finché, avviata a pieno compimento l’opera, possa anche un tal fondo destinarsi al perfezionamento di essa:

5.° Nell’atto della definitiva costituzione della società dover


    derà liberamente senza essere tenuto a cedere che in quanto può giustizia richiedere. Ma se si tratta d’uno Stato minore, che per altre gravi politiche considerazioni debba usare riguardi, onde mantenersi in ottima relazione con altro Sitato maggiore; allora sicuramente le complicazioni diplomatiche con esso per simil causa potrebbero condurre a sagrifici e ad oneri non sempre dovuti anche in via d’equità. Per dimostrare fondato questo nostro riflesso, non mancherebbero nella Penisola anche recenti esempi. Questi ci conducono a credere preferibile fra noi di patteggiare coi sudditi, salva a questi la facoltà d’aver soci esteri speculatori, con che la società, sempre sia rappresentata dagli indigeni. E quando per ottime condizioni convenisse tuttavia far patti con società interamente composte di forestieri, sarebbe sempre a prudenza conforme di stipulare la rinuncia di esse a qualunque diplomatico intervento, e la ricognizione apposita della competenza de’ tribunali dello Stato, col quale contrattano nel caso di contestazione, onde occorrendo, ciò malgrado, richiami in via diplomatica, sempre sia almeno in dritto lecito di opporre la seguita rinuncia e la riconosciuta giurisdizione; perchè allora men difficile riesce ad uno Stato, anche di minore importanza, difendere le proprie ragioni verso di uno Staio potente ohe volesse soverchiarlo, difendendo i suoi speculatori.