Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/124


123

giore di un grano e 2/10 mentre che il nostro esercito pe’ trasporti militari paga bene un grano e 8/10 1. Da ultimo dicasi che l’usufrutto della concessione fu limitato pel Bayard a soli anni ottanta; nel qual tempo sotto la tutela e vigilanza della potestà regia, egli o la compagnia, e chi altri stesse in sua vece, terrebbe la via con obbligo di far che con sicurtà ed esattesza vi si potesse trafficare quotidianamente su carri da lui fabbricati, mantenuti e tirati da sue locomotrici, o dai suoi cavalli. Venuto il qual termine del privilegio, colui, che allora rappresenterà la persona del Bayard, consegnerebbe la strada in buono stato al governo del Regno, che terrebbela come sua libera possessione per l’avvenire. Laddove poi la detta strada fosse stata cominciata e non finita dentro il periodo di anni sei, provvederebbe il gover-

  1. «Nella concessione fatta pel real decreto de’ 19 giugno dell’anno 1836, coll’articolo 13 è stabilita la seguente tariffa pe’ trasporti sulla strada di ferro, la quale non può mai accrescersi, diminuirsi bensì. » L’esazione avrà luogo a ragione di ogni miglio, senza tenersi conto delle frazioni di distanza: per un miglio incominciato si pagherà come se fosse stato percorso tutto intero. Di più, per ogni distanza percorsa minore di tre miglia il dritto sarà pagato per tre miglia intere. » Le frazioni di peso inferiore a due cantaia e mezzo pagheranno come se giungessero al peso di due cantaia e mezzo. Così ogni peso fra due cantaia e mezzo e cinque, pagherà per cinque; ogni peso fra cinque e sette e mezzo, pagherà per sette e mezzo, ecc., ecc.

    TARIFFA.
    Dritto pel corso di un miglio.

    Viaggiatore pe’ primi posti grani 5
    idem pe’ terzi posti, non più di » 3
    Bue, vacca, toro » 5
    Cavallo, mulo od altro animale da tiro » 3 ½
    Vitello, porco, montone, pecora, capra » 1 ½
    Per ogni dieci cantaia di mercanzie, derate e materie » 12
    Vettura sopra piatte-forme » 12 ½

    » Per ogni pacchetto o collo, che pesi isolatamente meno di 2 cantaia ½, cioè 222 ½ kilogrammi, si pagherà a seconda del prezzo fissato nella tariffa generale. Tali pacchetti o colli saranno giudicati isolati quando essi non facciano parte di una spedizione che, riunita, pesi 2 cantaia e ½, o più, da o ad una medesima persona.