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sull’elezione dei «Vescovi», per far sentire quale questa dovea essere, secondo le sante leggi della Chiesa, e per confutare quella opinione che già cominciava a prender piede nella corte, introducendosi insensibilmente, come un punto di dritto, «che fosse necessaria la volontà del re, perchè l’elezione del Vescovo fosse legittima e rata.«

Comincia dall’esporre nettamente la dottrina vera intorno alle ordinazioni episcopali, così dicendo: «È manifesto a tutti quelli che amministrano nella Chiesa di Dio l’uffizio saderdotale, doversi osservare tutte quelle cose che l’autorità dei Sacri Canoni, e la consuetudine ecclesiastica comanda secondo la disposizione della divina legge e la tradizione apostolica intorno alle ordinazioni de’ Vescovi, cioè che, defunto il pastore, e resa la sede vacante, uno del Clero di quella, quegli che un comune e concorde consentimento del medesimo clero e di tutta la plebe avrà eletto, o con pubblico decreto designato notoriamente e solennemente, e che sarà consegnato da un legittimo numero di Vescovi, debba giustamente ottenere il luogo del pontefice mancato; non dubitandosi punto, che non debba esser cosa firmata dal giudizio e dispensazione divina ciò che fu celebrato con tant’ordine e legittima osservazione della Chiesa di Dio. Tali sono le cose che si rinvengono stabilite ne’ Concilî de’ Padri, e ne’ decreti de’ Pontefici della Sede apostolica, e dalla Chiesa di Cristo comprovati fin da principio.»

In prova di questa dottrina reca le parole di S. Cipriano, che in una lettera ad Antoniano, parlando dell’elezione di S. Cornelio, scrivea così: «Il Vescovo formarsi dal giudizio di Dio e del suo Cristo, dal testimonio di tutti i chierici, dal suffragio della plebe, e dal consenso degli antichi Sacerdoti, e degli ottimi (bonorum virorum).»

Dopo di che in tal modo soggiunge: «Secondo queste parole del beato Cipriano apparisce, che dal tempo degli Apostoli, ed appresso per anni quasi quattrocento, tutti i Vescovi delle Chiese di Dio sono stati ordinati, ed hanno legittimamente governato il popolo cristiano, senza alcun consulto della umana potestà. Quando poi cominciarono i principi ad esser cristiani, un manifesto argomento basta a convincerci, che, universalmente parlando, si mantenne nelle ordinazioni de’ Vescovi la libertà della Chiesa. Perocchè non era possibile che tenendo la monarchia di tutto il mondo un solo imperatore, questi potesse conoscere e scegliere tutti i Vescovi che si doveano ordinare in tutte le vastissime parti della terra, in Asia, Europa ed Africa. E tuttavia fu sempre compiuta e valida l’ordinazione che celebrò la santa Chiesa giusta la tradizione degli Apostoli, e la forma di una religiosa osservanza. Che poi in alcuni regni sia invalsa la consuetudine, che l’ordinazione episcopale si faccia consultando il principe; ciò vale ad aumento di fraternità, per aver pace e concordia col mondano potere; ma non a render più vera o autorevole la sacra ordinazione: la quale non già mediante la regia potenza, ma sì bene solo col cenno di Dio, e col consenso de’ fedeli della Chiesa si può conferire a chicchessia. Conciosiacchè l’episcopato non è un ufficio umano, ma un dono dello Spirito Santo... Di che avviene che il principe gravemente pecca se stima poter darsi per suo benefizio quello che solo la divina grazia dispensa: quando, il ministero della sua potestà in tale negozio dee venir dietro aggiungendosi, non andare innanzi preferendosi1

87. Ma conviene confessare, che il potere laicale con una perseveranza di

  1. Cum ministerium suae potestatis in hujusmodi negotium peragendo adjungere debeat, non praeferre. Questa è la vera idea di ciò che possono fare i principi in favore della Chiesa, non costituirsi legislatori, ma dar mano perchè le leggi e disposizioni della Chiesa sieno secondo il volere della Chiesa, e non altramente, eseguite.