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do che elegger Vescovo non si potesse senza il regio permesso1, e facendo per tal modo dipendere il Vangelo e la salute dell’anime dal volere del re, dal suo capriccio, e sopratutto dalla sua cupidigia. E perchè i semplici Sacerdoti godevano anch’essi de’ redditi della chiesa, fu comandato che la chiesa di Dio non avesse da quell’ora più il diritto di ordinarsi nè manco un minimo suo prete, se non per grazia e concessione sovrana2!


    plicandolo umilmente di cessare da un fatto che tornava in danno dell’anima propria. Dice lo storico, che udendo questo discorso del Santo Arcivescovo, non potuit amplius spiritum suum Rex cohibere, sed oppido turbatus cum iracundia dixit: »Quid ad te? nunquid Abbatiae non sunt meae? Hem, tu quod vis agis de villis tuis, et ego non agam quod volo de Abbatiis meis?» Al qual discorso non potendo a meno l’ottimo prelato di far riflettere rispettosamente al re, che i beni della Chiesa non eran suoi, se non per difenderli e custodirli, e che per altro eran di Dio, e destinati alla sostentazione de’ ministri di Dio; il re indignato soggiunse; Pro certo noveris mihi valde contraria esse quae dicis. Non enim Antecessor tuus auderet ullatenus patri meo dicere: et nihil faciem pro te. A tale era ridotta la proprietà, e la libertà della Chiesa in que’ tempi! a tale la prepotenza e le opinioni del potere laicale!

  1. La Chiesa mostrò sempre ripugnanza a tale dipendenza; e la lotta fra la Chiesa che vuole operare liberamente, e il potere secolare che vuol sottometterla a sè, è continua nella Storia. Quindi spesso accadevano contrasti per elezioni fatte senza averne prima ottenuto il permesso del re. Riccardo I (circa l’anno 1100), in una lettera al Vescovo di Londra, si lamenta altamente di un’elezione fatta senza aver lui prima consultato: Quod si ita est, regiam majestatem nostram non modicum est offensam; e dichiara: Non enim aliqua ratione sustineremus quod a praefatis monachis vel ab aliis quidquam cum detrimento honoris nostri in electione Episcopi fieret: et si forte factum esset, quin in irritum revocaretur. Ma i progressi che al tempo di Riccardo avea fatto la potestà laicale nell’invasione dei diritti della Chiesa e nell’oppressione della sua libertà, erano incredibili; e rendevano la resistenza dalla parte della Chiesa sempre più debole; e la Chiesa sarebbe perita, se Iddio, che veglia alla sua conservazione, non avesse suscitato de’ Papi d’una fortezza e di una magnanimità sopraumaua, che di nuovo la francassero. Che avrebbe detto la Chiesa ne’ suoi più bei giorni, se dei principi secolari avessero preteso che per eleggere i propri Pastori ella avesse dovuto dipender da essi, e ad ogni nuova elezione di Vescovo impetrar la grazia di poterla fare? Che avrebbero detto gli Ambrosii o i Grisostomi a sentire che il figlio della Chiesa vuole legar le mani a sua madre, e non lasciarla operare se non a quella guisa che una schiava è lasciata operare dal beneplacito del suo padrone? Con che nobile e santa fierezza non avrebbero risposto a simili prepotenze, sostenendo i sacri diritti della sposa di Cristo? Ancora nel sec. x, e nello stesso Oriente la Chiesa mostrava di sentire tutta l’indignità di una simile oppressione a cui la si traeva. Cedreno racconta, che Niceforo Foca avea vietato di fare elezione di Vescovi senza il suo permesso; e sebbene quell’imperatore si fosse macchiato di molti delitti, tuttavia lo storico mette questa legge, colla quale facea dipendere le elezioni dei pastori della Chiesa dalla sua volontà, per la massima di tutte le sue scelleratezze: Id omnium gravissimum, dice, quod legem tulit, cui et episcopi quidam leves atque adulatores (ecco dove sta la radice del male!) subscripserunt, ne absque imperatoris sententia ac permissu Episcopus vel eligeretur vel ordinaretur. Essendo poi succeduto a Foca Giovanni Tzimiscem, il Patriarca che allora governava la Chiesa di Costantinopoli, Polieutte, con sacerdotale petto, ricusò di ammetterlo nella Chiesa co’ fedeli, e di coronarlo, se prima non soddisfaceva pe’ suoi delitti, e particolarmente non abrogasse la legge di Niceforo, distruttrice della ecclesiastica libertà; il che fece l’imperatore, lacerando quella legge alla vista di tutto il popolo (Cedren, ad ann. 669.).
  2. Fra le formole di Marcolfo (19) vi è appunto quella intitolata Praeceptum de Clericatu la quale è la licenza necessaria che distribuiva il re a chi voleva rendersi cherico. Si chiama poi precetto, perchè tutto quello che esce dalla bocca regia dee essere un precetto, la solita menzogna dell’adulazione. Se io fossi da tanto da poter consigliare i principi, suggerirei loro di bandire tutta la falsità dal frasario della Corte, o di piantare la loro potenza sul solido della verita’. Con questo solo, quanto i loro troni si renderebbero più fermi e più augusti! Ma chi non sogghigna a queste parole? Per altro i Vescovi talora ordinavano de’ cherici senza badare alla regia concessione. Fra le lettere di Gerberto ve n’ha una di un Arcivescovo di Reims (Ep. 57), colla quale dice «di esser tassato di delitto nella maestà del re per avere conferito i gradi eccle-