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all’estensione del dritto stesso» que’ capitani, re di nuovo genere, inventarono i feudi, come mezzo di conservare a sè la proprietà de’ latifondi, cedendone l’usufrutto ad altri, che in tal modo cangiavano in altrettanti custodi fedeli di que’ terreni; di cui altramente sarebbero stati pericolosi assalitori, massime quei loro commilitoni, che non avrebber sofferto in pace per alcun modo il non partecipare delle comuni conquiste. Questi beneficati dal re, e chiamati in parte di uno interesse medesimo, furono que’ fedeli, da cui derivò poscia il nome di feudi; i quali al re giuravano fedeltà e vassallaggio di servigi determinati, massime del somministrar militi, e militare essi stessi nelle guerre che il re intraprendeva. Finissimo ritrovato per quelle circostanze. In tal guisa que’ conquistatori conservarono le proprietà delle terre, asservendo ad un tempo le persone coll’esca del dominio utile ad esse ceduto, il quale alla morte di ogni feudatario ricadeva alle mani del re, che ne investiva un altro suo fido, chi meglio gli piacesse1.
Ora, ben presto s’accorse la politica de’ nuovi padroni dell’Europa, che anche meglio che non sia a de’ soldati secolari, convenia loro affidare il deposito delle terre da conservare a de’ Vescovi e a delle Chiese: il che diede origine a’ feudi, e alle Signorie ecclesiastiche, già fino dal tempo di Clodoveo. Carlo Magno però fu quegli che sopra tutti sentì l’importanza di questo trovato. «Il Magno Carlo;» dice Guglielmo di Malmesbury «per fiaccare la ferocia delle nazioni germaniche, avea dato quasi tutte le terre alle Chiese, riflettendo con sommo avvedimento, che gli uomini di un ordine sacro non vorrebbero, così facilmente come i laici, buttar giù dalle spalle il fedele servigio dell’imperante. Oltracciò, ribellando i laici, gli ecclesiastici potranno frenarli coll’autorità della scomunica, e colla severità del potere2.»
Così grandi liberalità usate da’ principi co’ Vescovi, erano quello stesso che sono i regali de’ clienti ai giudici. Oltre a che, la stessa natura di queste regie munificenze traeva seco quasi necessariamente la servitù della Chiesa. I Vescovi cangiati in altrettanti vassalli, obbligati a prestare il giuramento e l’omaggio di feudalità nelle mani regie3: consorti del re, suoi cointeressati nella grandezza di questa terra, suoi devoti, suoi commilitoni nelle spedizioni e nelle guerre che intraprendere gli piaceva; non era possibile che sentissero più la forza di quel detto dell’Apostolo: «Nessuno che milita sotto il vessillo di Dio, non s’implica in negozi secolareschi (2 Timoth. ii, 4.);» nè che non s’avvezzassero a riguardare nel loro re unicamente il loro Signore temporale, e in sè stessi de’ servi suoi, partecipanti per grazia sua le sue ricchezze e il suo potere;
- ↑ I feudi laicali in Francia si resero ereditari soltanto verso la fine della seconda dinastia, come prova M. Antonio Diminicy De Praerogativa allodiorum, c. 15; ma per rispetto agli Ecclesiastici, non avendo questi successione, rimasero in qualche modo sempre personali.
- ↑ De gestis regum Anglorum, Lib. v Carolus Magnus pro contundenda gentium illarum (germanicarum) ferocia, omnes pene terras Ecclesiis contulerat, consiliosissime perpendens, nolle Sacri Ordinis homines tam facile quam laicos fidelitatem domino rejicere. Praeterea, si laici rebellarent, illos posse excommunicationis auctoritate et potentiae severitate compescere.
- ↑ E non si restò qui; perocchè dove mai si resta? Il giuramento che si esigeva dai Vescovi come feudatarî, poi si esigette dai Vescovi come Vescovi, per extensionem direbbero i legali, e con questa clausola crederebbero di aver giustificata l’usurpazione. La Chiesa non tacque; e proibì di prestare il giuramento a que’ Vescovi che non avevano ricevuta dal principe cosa temporale. Fu pubblicato di ciò solenne decreto da Innocenzo iii nel Concilio iv di Laterano, can. 43, che dice così: Nimis de jure divino quidam laici usurpare conantur, cum viros Ecclesiasticos, nihil temporale detinentes ab eis, ad praestandum sibi fidelitatis juramenta compellunt. Quia vero, secundum Apostolum servus suo domino stat aut cadit, sacri auctoritate Concilii prohibemus, ne tales Clerici personis saecularibus praestare cogantur hujusmodi juramenta.