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e fino divieto ai laici possenti di intervenire alla elezione de’ Vescovi, se no invitativi dalla chiesa1.

Ma che? quanto è tarda la ragione e la giustizia nella influenza che esercita sugli uomini in paragone delle passioni! e massime se queste hanno in loro pro la forza esterna? I principi cristiani, lungi dal prestare orecchio alle esortazioni della loro madre la Chiesa, ai suoi comandi, alle sue minaccie; non fecero che nuove usurpazioni sulla sua libertà, sostenute da sottigliezze legali e da violenza. Dico ciò in generale; perocchè certo non mancarono anche dei monarchi docili e rispettosi, i quali ubbidirono; e dirò di più, quasi tutti i principi sentirono una qualche influenza delle continue decisioni e leggi ecclesiastiche che venivano perseverantemente pubblicandosi da’ Pontefici e da’ Sinodi intorno la disciplina della Chiesa, della quale il punto massimo di tutti fu sempre considerato essere le elezioni: e però essi talora posero più di riserbo nell’estendere la loro potenza e padroneggiare le elezioni vescovili; non s’avanzarono a eludere le leggi canoniche che mediante de’ trovati più ingegnosi; finalmente posero delle dichiarazioni e clausole rispettose alle loro usurpazioni, che formavano una contradizione e una condanna manifesta delle medesime2. Ma tutto ciò non rese meno necessaria la vigilanza della Chiesa, e la fortezza di quegl’integerrimi speculatori d’Israele che pugnarono le guerre del Signore, e che il secolo non mancò di calunniare, attribuendo i loro generosi sforzi alla


    finem electio futuri Pontificis. Si vero quis laicorum ad concertandum et cooperandum ob Ecclesia invitatur, licet hujusmodi cum reverentia, si forte voluerit obtemperare se ascientibus; taliter enim sibi dignum Pastorem regulariter ad Ecclesiae suae salutem promoveat. Quisquis autem saecularium principum et potentum, vel alterius dignitatis laicus, adversus communem et consonantem, atque canonicam electionem ecclesiastici ordinis agere tentaverit, anathema sit, donec obediat ac consentiat quod Ecclesia de electione ac ordinatione proprii Praesulis se velle monstraverit.

  1. Tanto più riescon osservabili questi canoni, dice il Fleury, quanto che si pubblicavano «in presenza dell’imperatore e del senato.» Lib. li, § xlv. Altri canoni furono fatti in questo Concilio in difesa detta libertà della Chiesa. I principali sono i seguenti: Can. 21. «Quelli che sono possenti nel mondo rispetteranno i cinque Patriarchi senza intraprendere di toglier loro il possedimento delle sedi e nulla fare contro l’onore loro dovuto» dal quale si vede come i patriarcati erano presi di mira più che le altre sedi, per l’emolumento e la potenza temporale maggiore che vi era annessa. — Can. 14. »I vescovi dalle loro Chiese per andar incontro agli strategi, o governatori, discendendo da cavallo, o prostrandosi dinanzi a loro. Deggiono mantenere la necessaria autorità per riprenderli quando occorre.» — Can. 17. «I Patriarchi hanno diritto di convocare i Metropolitani al loro Concilio, quando stimino a proposito, senza che quelli si possano scusare dicendo che sono ritenuti dal principe.» E soggiungono queste parole: «Rigettiam con orrore quel che dicono alcuni ignoranti, che non si possano tener concilii senza la presenza del principe.» così parlano i Concili ecumenici.
  2. Ecco a ragion d’esempio con qual miscuglio di comando e di preghiera, di sommissione e di autorità, con quale stile di pietà che involge la prepotenza, scrive Luigi ii ad Adone Arcivescovo di Vienna, per imporgli, o comecchessia muoverlo a far Vescovo di Grenoble un certo Bernario, unicamente perchè era un cherico dell’Imperator Lottario, e perchè questo Imperatore desiderava che fosse fatto Vescovo: «Il nostro amantissimo fratello Lottario, dice, pregò la nostra mansuetudine (mansuetudinem nostram), che a un certo suo cherico per nome Bernario volessimo concedere l’episcopato di Grenoble, il che benignissimemente abbiam fatto (quod nos benignissime fecimus).» Ecco la prepotenza di Sua Mansuetudine: prima fa la cosa, e poi umilmente si rivolge alla Chiesa per essa. «Perciò ammoniamo la tua santità (monemus), ad ordinare, tu ubbidisca (obedias) tostameme (mox) alla volontà sua, assicurandoti della nostra concessione che sia ordinato nella Chiesa di Grenoble.« Le raccomandazioni di Carlo il Calvo, e di Luigi iii, erano su questo medesimo stile, che contiene più contraddizioni che parole. Talora in raccomandando qualche soggetto, aggiungevano la clausola; «Se non fosse trovato degno;» lasciandone l’esame al Metropolitano; ma quello che valessero reslmente sì fatte clausole si può giudicare dal fatto del Concilio di Fismes con Luigi iii, che poco appresso raccontiamo.