Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/60

60
 
 


tenti; poichè quegli che è ordinato per tal via, è costretto ad ubbidire a’ suoi protettori, a spese de’ beni della Chiesa e della disciplina1

Nel 615 il Concilio v di Parigi proclamò pure la libertà delle elezioni; se non che Clotario II modificò il Concilio con un editto col quale protestava di voler bensì osservati gli statuti de’ canoni circa le elezioni de’ Vescovi, ma fatta però eccezione a que’ Vescovi che sarebbe piaciuto a lui che fossero ordinati, o che avrebbe mandati egli dal suo palazzo scelti fra i degni sacerdoti di corte: editto che anche sotto Dagoberto suo successore si fece valere2.

Il concilio Cabilonese però sotto Clodeveo ii nell’anno 650 dichiarò di nuovo irrite e nulle senza eccezione alcuna tutte quelle elezioni, che non procedessero secondo le forme stabilite da’ padri (Can. 10.)

E in questo tempo si vede in Francia una continua lotta, sebbene secreta e fatta con menature e riguardi, fra i re e il Clero; quegli per usurpare le elezioni vescovili, questo per tenerle libere3; lotta che s’ebbe varia vicenda, ma rimanendo sempre la chiesa se non del tutto oppressa, almeno premuta e intollerabilmente aggravata dal peso della forza.

I Papi non dormirono certamente sopra il pericolo ogni dì crescente, che la potestà de’ principi non invadesse le elezioni episcopali, invase le quali, la Chiesa intera pende nelle loro mani; e vedasi sul principio dell’viii secolo Gregorio ii scrivere fino in Oriente a quell’imperatore per ammonirlo e distorlo dal metter le mani in questo sacrosanto diritto che ha la Chiesa di dare a sè stessa i propri prelati4. Ma che? La prepotenza si rinnovava continuamente, e la Chiesa non poteva opporre che sempre nuove leggi, nuovi canoni, e nulla più.

  1. II. Ind. c. ii. ep. 22. S. Gregorio era vigilantissimo sulla libertà delle elezioni dei Vescovati; e questo è argomento che s’incontra frequente nelle sue lettere. Ved. fra le altre iii ep. 7.
  2. Ecco l’espressione dell’editto che è una contraddizione in terminis; Ideoque, definitionis nostrae est, ut canonum statuta in omnibus conserventur... Ita ut, Episcopo decedente in loco ipsius, qui a Metropolitano ordinari debet cum Provincialibus a Clero et populo eligatur. Dopo di queste belle parole susseguono immediatamente queste altre: Et si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur: vel certe, si de palatio eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur. Ecco come la potestà civile intendeva che si mantenessero gli statuti canonici in omnibus!!!
  3. Ecco alcuni fatti. Gregorio di Tours (L. iv, c. 5 e 6) narra che i Vescovi pregarono con istanza Catone, eletto canonicamente a Vescovo della Chiesa di Arvernia, che consentisse di essere consecrato senza aspettare la nomina del re Teobaldo (a. 554). Lo stesso S. Gregorio racconta (L. vi, c. 7) che Albino successe a Ferreolo nella sede Uceticese extra regis consilium. Morto Albino narra il medesimo storico che un certo Giovino ricevette il precetto regio di prendersi quell’episcopato, ma essendosi sollecitati a far l’elezione canonica i Vescovi comprovinciali, prevennero Giovino, e diedero la sede al diacono Marcello (Lib. vii, c. 31). — Dimandando i cittadini di Tours al re che loro concedesse a Vescovo Eufonio che avevano canonicamente eletto, il re rispose: paaeceperam ut Cato Presbyter illic ordinaretur, et cur est spreta jussio nostaa? (Gregor. Touron. L. iv, ii, 15). Avendo il re Clotario messo nella Chiesa Santonese per Vescovo Emerito, convenne sopportarlo, ma morto il re Clotario, il Metropolitano Leonzio congregati i Vescovi della provincia, lo depose dall’episcopato come quello che non era canonicamente eletto (anno 562) (Greg. Tour. L. iv, c. 26). Medesimamente i Vescovi dell’Aquitania s’affrettarono a dar la Chiesa di Aqui al prete Faustiniano a malgrado che il re Childerico avesse destinato quella sede pel conte Nicezio. Perciò Costantino Roncaglia saviamente dice che «avendo giudicato i Vescovi essere di loro dovere l’opporsi all’autorità del re che tentava di largheggiare colle sedi episcopali, è manifesto che quei principi non furono mai nel pacifico possesso di tal potere, che attribuivano a sè stessi nella elezione dei Vescovi a loro volontà,» e che «la Chiesa non vi ha mai consentito liberamente, quantunque non di rado le sia forza di sopportar molte cose come a pietosa madre, acciocchè non le intervenga di peggio.»
  4. Fra l’altre cose egli scrive a Leone Isaurico queste notabili parole: Quemadmodum Pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet ac dignitates regias deferendi: sic neque imperator in Ecclesiam introspiciendi et electiones in Clero peragendi. Epist. ii ad Leon. Isaurum.