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10.° Che i Fratelli Seguin debbano concorrere con la somma di Scudi mille al pagamento dell’indennità che possa essere di ragione dovuta ai terzi interessati nelle due barche che anderanno ad essere soppresse;
11.° Che sia concesso alla Società il diritto di esigere per il corso di anni cento la tassa proporzionale di pedaggio, ai termini della tariffa trascritta nell’annesso Progetto, Articolo XV, detta tariffa dovrà tenersi affissa a pubblica soddisfazione nel luogo ove saranno esatte le tasse ed ogni maggiore percezione sarà punita, nel modo prescritto per i navalestrieri;
12.° Saranno esenti dal pedaggio quelli che godino di tal privilegio transitando il fiume sulle barche a forma degli ordini in vigore;
13.° Che appena i due Ponti saranno messi in attività e resi praticabili, verranno tolte e abolite le due barche traiettizie sull’Arno nei luoghi ove attualmente esistono, nè altre barche traiettizie potranno essere stabilite su detto fiume neppure in luoghi prossimi per la distanza di tre miglia tanto al primo quanto al secondo Ponte, ferme stanti le barche che anche a minor distanza di dette tre miglia attualmente esistessero non dovendo rimaner soppresse che le due sopraindicate;
14.° Che a tutte spese della Camera Cam. di Firenze saranno fatti costruire, e mantenuti in appresso, quei tratti di strada che dalla Via Regia Postale e da una strada provinciale o comunicativa comunicante con la Via Regia Postale occorreranno per accedere tanto all’una quanto all’altra parte dei suddetti Ponti, quali tratti di strada dovranno essere idonei in tutta la loro estensione a permettere il comodo baratto a due barrocci, vetture e carri.
Ritenute in ogni rimanente le dichiarazioni, obblighi e condizioni di che nel menzionato progetto per tutto