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ponti furono pubblici fino da principio: perchè su fiume pubblico, perchè per pubblico uso, perchè intesi a servire di unione e di comunicazione a vie pubbliche, perchè costruiti per pubblica autorità, e come pubblicamente viabili inscritti e descritti al catasto1.

Or dunque del profitto proveniente dai pedaggi soltanto si può e si deve trattare per l’eventuale risarcimento dei danni dovuti alla società, e dovrebbe essere considerato secondo un calcolo di probabilità sul reddito medio prevedibile per il tempo che rimane alla concessione, considerando i ponti soltanto come mezzi di comunicazione suburbana e in rapporto allo sviluppo normale che la popolazione avrebbe avuto nella Cittá e nei Comuni limitrofi indipendentemente dagli eventi straordinari che, per la costituzione del Regno, e pel trasferimento della capitale in Firenze, determinarono l’attuale incremento.

Sarebbe ingiusta pretesa quella di muovere dalle presenti condizioni della città e dei sobborghi, assolutamente imprevedibili quando la concessione fu fatta: perchè anche ammesso, nell’ipotesi piú favorevole alla Società, il carattere contrattuale della concessione nei rapporti attinenti ai suoi particolari interessi, è notissimo principio che il risarcimento dei danni debba riferirsi soltanto ai lucri prevedibili quando il vincolo contrattuale ebbe vita, non ai lucri eventuali. Non è compito nostro di indicare i mezzi praticamente efficaci a tale scopo. Ma non possiamo tacere che se il Comune di Firenze con il concorso dei Comuni suburbani, vi provvedesse mediante un prestito, il consorzio potrebbe per l’Art. 40 della legge sui lavori pubblici, continuare la percezione del pedaggio a suo favore per il tempo necessario a rimborsarsi del mutuo, e

  1. Ivi. Il parere dell’Andreucci è del Dicembre 1875 come si desume da altro suo voto in data 23 Settembre 1877. In tale filza, quasi in fine degli inserti.