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Lo Stato nell’ordinare e migliorare il sistema delle comunicazioni, pur affidando a società di privati l’impresa di costruire e di mantenere strade e ponti, aveva inteso di regolare i suoi rapporti con esse con principi di diritto pubblico, ai quali costantemente si riferì nei suoi atti.

L’Amministrazione non volle diminuire mai la sua libertà, il suo potere discrezionale, nell’esercizio degli atti d'impero. E dobbiamo ritenere che a questi principii siasi costantemente attenuta anche l’amministrazione comunale, quando sucedette nei poteri dello Stato su tale concessione1, per l’applicazione della nostra legge sui lavori pubblici, e per l’estensione del territorio del Comune.

Stabilito che la concessione ai fratelli Seguin ebbe uno scopo ben determinato rispetto al sistema della viabilitá suburbana e solamente per essa, ne deriva che, per la stessa sua natura, nessuno impedimento poteva arrecare a nuove comunicazioni necessarie per lo sviluppo che la cittá normalmente avrebbe avuto rimanendo la capitale del Granducato, e tanto meno per quelle che s’imposero dopo l’incremento edilizio determinato da eventi non prevedibili quando la concessione fu fatta. Ed è ridicolo opporre in contrario

  1. Notiamo che per giudicare dell'intrinseco carattere della concessione e dei limiti di essa è tutt'altro che essenziale il decidere se sia rimasta sotto l'impero dello Stato, o se i diritti dello Stato debbano ora essere eserciti dal Comune. Nella recente affrancazione dei pedaggi sul ponte di Empoli, che unisce due strade divenute provinciali per la legge sui lavori pubblici, i sindaci dei comuni interessati, il 14 Dicembre 1899 si riunirono in comitato, e, aiutati dalla Camera di commercio di Firenze, espressero i loro voti per l'affrancazione al Governo del Re. Il Ministro dei lavori pubblici il 27 Maggio 1901 richiese una formale e solenne dimanda dei Comuni interessati. Ma, presentata che fu, rispose che il Governo non poteva dare una risposta decisiva, perchè le strade cui oggi serve il ponte sull’Arno presso Empoli sono d’interesse provinciale e comunale. Talché venne a dichiarare che per effetto dell 7 Art. 38 della citata legge 20 Marzo 1865, la provincia era divenuta cessionaria ex lege di tutte le ragioni spettanti al Governo rispetto alla società del ponte di ferro. Si costituì infatti un consorzio tra la provincia di Firenze ed i comuni di Empoli, di Vinci, di Cerreto Guidi, di Capraia e di Limite, allo scopo di pagare alla Società la somma concordata pel riscatto e fu chiesto un sussidio al Governo. Relazione del Comitato, Empoli, tipografia Traversari, 1904. — Rilievi del Consorzio al R. Governo e alla Provincia di Firenze, Empoli, tipografia Noccioli, 1905.