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lo Stato sopportasse la maggiore spesa per la costruzione, e il 13 Maggio 1848 fu ordinato che la Societá ricostruisse il Ponte com’era avanti la piena del 1844, ma che, a spese dello Stato, dovesse perforarsi con arcate in muratura tale terrapieno. Questa risoluzione fu confermata 11 22 Maggio 1850, ma l’esecuzione dei lavori fu rimandata indefinitivamente, mentre invece la Società provvide alla ricostruzione del ponte. Ne sorse questione in sede amministrativa, e la societá ne trasse argomento a dimandare che, a titolo di transazione, l’esercizio dei ponti e la riscossione dei pedaggi fossero prorogati di dieci anni1. L’Avvocatura Regia invece opinò che una proroga di quattro anni fosse anche troppo2, e suggerì che nella concessione si esprimesse: “che il Governo si prestava al trattato non già con animo di soddisfare ad una obbligazione precisa ma in vista delle speciali circostanze del caso e purché non possa indursene un precedente a suo carico3. E queste testuali parole furono incluse nella sovrana risoluzione del 29 Novembre 1852, che prorogò la concessione di quattro anni 44. Da questi esempi, e in genere, dall’esame di tutti i documenti che si riferiscono ai rapporti tra lo Stato e la società anonima, è manifesto che l’amministrazione pubblica, affermò e praticò sempre questo principio: che il pubblico benessere non fosse soltanto il motivo determinante la concessione, ma la causa diretta e immediata di essa, onde l’utile pubblico dovesse avere una costante e necessaria prevalenza su qualsiasi privato interesse della Società concessionaria.

  1. Ivi, a carte 637.
  2. Ivi, carte 648, tergo.
  3. L’Avvocato Regio era il Mantellini e il parere era dato al Baldasseroni Presidente del Consiglio dei Ministri. — Avvocatura Regia, 1852, filza 6, carte 846.
  4. Ivi, carta 652.