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52 DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

donne. La rozzezza appunto dei costumi doveva in quel tempo rendere la generalità degli uomini, e gli stessi legislatori, proclivi piuttosto a considerare le donne come esseri inferiori nella naturale nobiltà e nei diritti, che a svolgere l'idea cristiana dell'uguaglianza dei sessi, ed anzi della superiorità del sesso femminile nell'opera del morale perfezionamento. E la stessa causa doveva altresì produrre l'effetto che nella generalità dei casi le donne apparissero in realtà inferiori all'uomo, non meno nelle qualità spirituali che nella forza fìsica, essendo proprio della natura femminile lo scendere più giù degli uomini nelle umiliazioni, come il salire più alto, secondata dalla fiducia e dalla stima. Certo si è, come osserva anche il Laboulaye1, che l'idea della inferiorità morale e giuridica delle donne ingenerossi e dominò nel medio evo, in contraddizione coi dettati del Cristianesimo non solo, ma persino del paganesimo, e talmente s'impossessò delle opinioni e delle leggi, che potè poi sopravvivere più o meno apertamente in tutti i secoli successivi fino a noi, che non ce ne siamo ancora completamente dispogliati.

Il diritto feudale e il canonico concorsero del pari a sanzionare cotal pregiudizio.

Il feudalismo, istituzione di guerra in origine, diventata poi stabile ordinamento giuridico della società, implicava naturalmente una superiorità del sesso forte sul debole, e ingenerò quindi nei popoli l'opinione e l'abitudine di un maggior diritto dei maschi nel godimento dei sociali vantaggi. La prevalenza dell'agnazione nel giure ereditario non ebbe altra origine nell'Europa moderna; e noi troviamo quel principio in tutti gli Stati, anche in quelli in cui pure il giogo del feudalismo fu meno esteso e meno duro, come per esempio in Italia, che nè per quel motivo nè per altro vide mai inter-

  1. Recherches sur la condition civile et politique des femmes, Paris 1843, pag. 440.