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36 DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

rocchè le prime hanno più aspetto dogmatico che scientifico, le seconde non sono accompagnate né da deliberato proposito, né da consapevolezza; le une e le altre appartengono piuttosto alla storia del genere umano e della società civile, che a quella della scienza.

In fatto di dottrine scientifiche sia intorno al tema presente, sia intorno ad altro qualunque del sociale ordinamento, sembrami ancora più inutile che difficile risalire ad epoca più remota di quella della filosofia greca. Imperocché a questa filosofia appunto il pensiero moderno si ricollega per non mai interrotta continuità di tradizioni e di esempi, come alla sua prima sorgente.

Platone e Aristotele, come furono antesignani di due opposte scuole e tendenze in ogni ramo della filosofia razionale, così pure furono primi maestri di quei due opposti modi di considerare e di risolvere la quistione femminile, fra i quali, a guisa di poli opposti, andò poi sempre variamente oscillando il pensiero degli scrittori fino ai tempi nostri. Se non che il secondo soltanto di quei filosofi ha esplicitamente formulato le sue opinioni intorno alla missione e ai diritti delle donne, mentre le opinioni del primo bisogna piuttosto argomentare dai suoi progetti di riforme sociali, consegnati nel Dialogo della Repubblica e in quello delle leggi.

Chiunque ha inteso dire che Platone propose la comunione delle donne, come istituzione politica, é tratto a supporre che quel filosofo ben poca stima facesse del sesso femminile, e gli negasse in pari tempo dignità morale e diritti. Né il sapere che nel Dialogo delle leggi Platone disdisse quella dottrina, e riconobbe la necessità del matrimonio, può attenuare gran fatto quel primo giudizio, essendoché questa stessa oscillanza di dottrine sembra comprovare una poco profonda e sicura persuasione di quella dignità e di quei diritti. Eppure chi la pensasse in tal maniera circa le opinioni