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140 | DELLA CONDIZIONE GIURIDICA |
damente convinta che la salute e la forza di ogni Stato sono indissolubilmente collegate colla salute e colla forza della famiglia1, e che, quantunque il miglioramento morale della società e della famiglia si debba promuovere agendo in pari tempo con opportuni mezzi sulla mente e sulla volontà degli uomini non meno che delle donne, ciò nondimeno debbansi con ispeciale attenzione discoprire e togliere di mezzo quelle cagioni di scostumatezza che direttamente colpiscono il sesso femminile, siccome quello che è principale custode dei costumi, e perno della vita domestica, e che in pari tempo, a motivo della sua stessa debolezza, deve essere protetto contro i soprusi del sesso maschile.
A tal fine la signora Daubié reputa necessario lo scemare per quanto si possa la ignoranza e la miseria delle donne, queste cause principalissime della presente scostumatezza2, e in pari tempo il correggere le leggi, le istituzioni, le opinioni che oggi assegnano alle donne i loro diritti in modo poco conforme alla giustizia, e poco favorevole alla moralità, ed al benessere sociale di quel sesso. Essa non si diffonde troppo a discutere la quistione teorica della dignità naturale del sesso femminile, nè del valore comparativo delle facoltà della donna e dell'uomo. A buon diritto ella reputa tesi indiscutibile quella dell'uguaglianza di dignità dei due sessi, su cui riposa il cristianesimo e la civiltà moderna3, ed opina che per quanto al di sotto dell'uomo si voglia collocare la potenza morale e intellettuale della donna, non piccolo margine debba rimanere pur sempre ai miglioramenti della sua odierna condizione. A proposito della fisica debolezza delle donne osserva opportunamente che essa non impedisce però che le si adoperino in professioni