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140 DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

damente convinta che la salute e la forza di ogni Stato sono indissolubilmente collegate colla salute e colla forza della famiglia1, e che, quantunque il miglioramento morale della società e della famiglia si debba promuovere agendo in pari tempo con opportuni mezzi sulla mente e sulla volontà degli uomini non meno che delle donne, ciò nondimeno debbansi con ispeciale attenzione discoprire e togliere di mezzo quelle cagioni di scostumatezza che direttamente colpiscono il sesso femminile, siccome quello che è principale custode dei costumi, e perno della vita domestica, e che in pari tempo, a motivo della sua stessa debolezza, deve essere protetto contro i soprusi del sesso maschile.

A tal fine la signora Daubié reputa necessario lo scemare per quanto si possa la ignoranza e la miseria delle donne, queste cause principalissime della presente scostumatezza2, e in pari tempo il correggere le leggi, le istituzioni, le opinioni che oggi assegnano alle donne i loro diritti in modo poco conforme alla giustizia, e poco favorevole alla moralità, ed al benessere sociale di quel sesso. Essa non si diffonde troppo a discutere la quistione teorica della dignità naturale del sesso femminile, nè del valore comparativo delle facoltà della donna e dell'uomo. A buon diritto ella reputa tesi indiscutibile quella dell'uguaglianza di dignità dei due sessi, su cui riposa il cristianesimo e la civiltà moderna3, ed opina che per quanto al di sotto dell'uomo si voglia collocare la potenza morale e intellettuale della donna, non piccolo margine debba rimanere pur sempre ai miglioramenti della sua odierna condizione. A proposito della fisica debolezza delle donne osserva opportunamente che essa non impedisce però che le si adoperino in professioni

  1. Ib., p. 15.
  2. Ib., p. 256.
  3. Ib., p. 403 e segg.