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128 DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

vi ha benefìcio ch'ella non si riprometta, compresi quelli dell'abolizione dell'a priori1, della semplificazione della pubblica amministrazione2, del libero scambio internazionale e dell'abolizione della guerra3. Nel diritto famigliare poi eguaglianza completa dei due sessi, cominciando dal nome stesso della famiglia che dovrebbe sempre essere doppio, riunendo insieme quello del padre e quello della madre4. Di autorità maritale nessuna traccia5, libero il divorzio ad ambedue i coniugi6, e molte altre innovazioni, delle quali più d'una, lo dico fin d'ora senza pericolo di compromettermi, ragionevole e opportunissima, delle quali proposte io ragionerò in altra parte di questo libro, tanto più che esse formano un tutto assai più vasto che non sia stato ideato finora da altri scrittori. — Pur troppo in tutte queste proposte l'autrice addimostra, come già accennai sopra, una singolare freddezza di fronte ai grandi interessi morali cui si ritenne sempre associato particolarmente il sesso femminile, e una non meno singolare ristrettezza di vedute nel dare esclusiva importanza alla riforma del diritto femminile, e nel rappresentarsi questa riforma come qualcosa che abbia fine e valore in sé. Ella si è lasciata, e per sé sola, sfuggire persino la proposizione che l'amministrazione della famiglia è soltanto transitoriamente ufficio delle donne «finché un nuovo ordine di cose non venga a sollevamele»7, e quell'altra non meno ardita che la educazione debba cessare di essere famigliare per diventare sociale8. Se non fosse la tenuità del movente che trascinò questa signora tanto lungi dal senso comune non solo, ma altresì dai più naturali sentimenti del proprio sesso, sarebbe difficile davvero anche allo storico più imparziale re-

  1. Ib., vol. II, p. 214.
  2. Ib., p. 116.
  3. Ib.
  4. Ib., p. 184.
  5. Ib., p. 159.
  6. Ib., p. 161.
  7. Ib., p. 173.
  8. Ib., vol. I, p. 89-90.