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6 PREFAZIONE

accademiche. Di questo cangiamento, le cagioni furono principalmente due. Prima l’esempio forestiero e la fama di alcune opere pubblicate in esteri paesi, di quella di Stuart-Mill in particolare. Poi l’occasione pratica fornita dal 1866 in poi alla generalità dei cittadini dalla stessa legislazione civile italiana, di riflettere ai principii direttivi della condizione giuridica delle donne, e di confrontare quelli novellamente introdotti con quelli che vigevano prima. Egli è un fatto che il nuovo Codice civile italiano ha attribuito alle donne alcuni importantissimi diritti, che prima esse non avevano nella maggior parte degli antichi Stati d’Italia, o non avevano in nessuno, principalissimi fra gli altri il diritto di successione intestata a pari condizione coi fratelli, diritto sconosciuto nell’Italia media e nel Piemonte, la patria podestà sui figli in casi di vedovanza, sconosciuta fino allora in tutta Italia, anzi in tutte quante le legislazioni dei popoli civili. E per converso, in talune Provincie dove le donne godevano già di una condizione giuridico-privata non meno favorevole di quella dell’uomo, cioè nelle provincie governate dal Codice civile austriaco, il nuovo Codice civile tolse loro qualche diritto che possedevano prima, e specialmente quello importantissimo di disporre da sè liberamente dei beni parafernali. Cosi fatti mutamenti toccavano interessi vitali di tutte quante le famiglie, epperò doveano ben presto diventare argomento di riflessioni, confronti e dispute non solamente fra gli scrittori e gli uomini di scienza, ma eziandio, come dianzi notai, nelle private conversazioni tra persone civili. Riflessioni e dispute, in cui la mente e il discorso si portano facilmente da un determinato subbietto ad altri che hanno attinenza con quello, dal particolare al