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DELLA CONDIZIONE GIURIDICA |
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vali. Il secondo pubblicò uno Studio sulla condizione privata della donna nel diritto antico e moderno1, nel quale aggiunse nuove ricerche a quelle del Laboulaye rispetto alle epoche storiche da questo studiate, e le completò rispetto alle dottrine ed alle leggi romane e greche. Di ambedue queste opere io mi varrò frequentemente in altro capitolo della presente opera, destinato specialmente a ricerche storiche. L'uno e l'altro autore mirano a preparare una base sicura al giudizio delle presenti condizioni del sesso femminile nei paesi civili, riconducendolo dal campo delle immaginarie possibilità, in quello della realtà naturale e delle storiche necessità. Esplicite sono in proposito le dichiarazioni del Gide. «Se, egli dice, noi ci facciamo ad esplorare una dopo l'altra le varie legislazioni che ebbero un posto nella storia, non ne troviamo nessuna da cui non si possa ricavare intorno alla condizione delle donne qualche nuovo sistema o principio; nessuna che non ci ponga sott'occhio qualche lato nuovo di questo vasto problema... Arricchiti dall'esperienza di tante epoche e nazioni differenti, noi potremo risolvere il problema con piena cognizione di causa»2. Quali poi siano i principii fondamentali della condizione giuridico-sociale di questi scrittori, il mio lettore facilmente se lo immagina. Non è certamente alla schiera dei partigiani della emancipazione, o della parificazione totale dei due sessi, che possono appartenere pensatori educati alla scuola della storia. Essi sono bensì caldi partigiani di una revisione delle leggi odierne intorno alle donne, e specialmente del Codice Napoleone, ma non colla mira di mutarle radicalmente, bensì con quella di correggerle in tutti quei punti, per verità non pochi né di poco rilievo, in cui esse non rispondono abbastanza al grande principio dell'uguaglianza di dignità e di responsabilità
- ↑ Gide (P.). Etude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne, Paris 1867.
- ↑ Op. cit., Préf., p. 11, 12.