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alcune qualità le più necessarie per questa grand’opera, — La cognizione dei costumi, dei pregiudizj, del carattere, delle disposizioni nazionali; è da temersi che la sua opera, qualunque ne sia la bontà, considerata in astratto, non convenga alla nazione cui è destinata.

Tre osservazioni rispondono a questa obiezione.

1.° Non trattasi d’un legislatore che scriver debba una costituzione politica. Questa classe di leggi è d’un ordine più elevato. Coloro che sono investiti dei poteri politici, respingono l’idea d’ogni innovazione; sì fatti cambiamenti si eseguiscono in tempi di crise, con mezzi violenti, o per lo meno col terrore. Nella compilazione dei codici si eviterà dunque ciò che direttamente concerne la forma del governo e la distribuzione dei poteri costituzionali.

2.° Non trattasi neppur di compilare una legislazione che non abbia alcun rapporto con quella, che governa la nazione a cui deve darsi un codice. Abbiamo veduto che l’oggetto principale è di ridurre a legge scritta la giurisprudenza del foro, o di dare un ordine sistematico a statuti incoerenti, e che in proporzione del numero e delle contradizioni loro rendono il popolo schiavo dei legali. Trattasi di generalizzare, di semplicizzare, di ordinare, di conservar tutto ciò che riscuote già l’approvazione generale, e non di compor leggi del tutto nuove e non più udite.

3.° La forza di questa obiezione è molto esagerata. I principj di legislazione hanno un’applicazione estesissima, generalissima: le circostanze che devono modificarli secondo i tempi ed i luoghi, il carattere e le abitudini