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Inoltre non domandasi un’opera completa; ma un saggio, non sì difficile a comporsi per chi avrà consumati molt’anni nello studio delle leggi a meditare in silenzio sopra un sistema di legislazione.

Eleveranno alcuni altri un’obiezione a questa totalmente opposta. Vi sarà, diranno, una moltiplicità di progetti tale, che esigerà un immenso tempo per pubblicarli, per confrontarli; e l’assemblea od un comitato dell’assemblea sarà condannalo a perder degli anni in tal lavoro.

In questa seconda obiezione si dimentica che l’opera di cui si parla non è un’ode, un discorso accademico; che la confezione d’un codice è fra quelle che esigono l’occupazione intiera d’un uomo; che non havvi ricompensa pecuniaria; che fa d’uopo occuparsi per la gloria e per l’umanità; e che questo genere d’eroismo non è comunissimo. L’inutil dispendio di fatica e di tempo in tal esame è molto esagerato. Non devonsi giudicar dei codici, ma dei progetti e dei saggi; e quando l’opera del genio è sorta getta una luce che offusca tutte le altre, e che, per così dire, a prima giunta ne fa scuoprire ogni difetto.

Ricercando tutte le obiezioni, ne trovo anche una la quale non sfuggirà a coloro, che bramassero di conservare questo privilegio all’assemblea. Supponiamo, si dirà, che l’autore sia estraneo alla legislatura: non potrà sorgere a difesa della sua opera; sarà giudicato senz’essere inteso. Ma perchè ciò? Perchè non sarà chiamato a dar le necessarie spiegazioni? Perchè una commissione od un’assemblea non consentirà, che a lei si presenti un individuo che non le appartiene? Finalmente supposto che l’au-