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aumentar l’incertezza, a produrre un nuovo male. Quanto più si studiano le questioni decise sotto l’influenza della legge comune, tanto più si scorge l’immensità delle costruzioni forzate, l’innumerabilità delle sue insidie.

L’arte delle distinzioni non è men comoda per celare ciò che non vuol confessarsi, cioè il bisogno di corregger la legge comune senza dimostrarlo, di modificarla, di adattarla a grado a grado alle circostanze della società.

Che cosa è una distinzione? Un’eccezione con cui si toglie alla regola generale il caso in questione. Ora queste eccezioni non sono state preventivamente determinate; nascono dall’occasione individuale; dipendono dalla sottigliezza dei curiali e dei giudici; è dunque impossibile di prevederle: e poichè non si potrebbero indicare i limiti di queste distinzioni, nè v’è regola generale a cui non possa farsi una nuova eccezione, ne deriva che questo modo di toglier gl’inconvenienti delle antiche decisioni non fa che aumentar l’incertezza della legge comune.

Si dirà forse che la legge statutaria come regola fissa presenterebbe le medesime difficoltà, ed obbligherebbe allo stesso sistema di costruzioni forzate, di distinzioni e d’eccezioni?

Rispondo prima di tutto che negli statuti nulla di più comune che unire alla legge un numero d’eccezioni, che essendo tutte preventivamente conosciute non colpiscon nessuno all’impensata. Quanto più il legislatore avrà cognizione degli affari, tanto più queste eccezioni saranno estese. Ma accordando che la legge scritta abbia le sue imperfezioni, bisogna che ci si accordi pure che sono